T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 28/05/2020, n.348: “L’Amministrazione comunale, nel corso dell’istruttoria sul rilascio del permesso di costruire, deve verificare che esista il titolo legittimante l’intervento sull’immobile per il quale essa è chiesta, dovendosi, tuttavia, escludere un obbligo del Comune di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità dell’immobile medesimo o di verificare l’inesistenza di servitù o altri vincoli reali che potrebbero limitare l’attività edificatoria; ciò in quanto il permesso di costruire è un atto amministrativo che rende semplicemente legittima l’attività edilizia nell’ordinamento pubblicistico e regola il rapporto che, in relazione a quell’attività, si viene a instaurare tra l’autorità amministrativa che emette il provvedimento e il soggetto in favore del quale esso è emesso, ma non attribuisce a tale soggetto diritti soggettivi conseguenti all’attività stessa, la cui titolarità deve essere sempre verificata alla stregua della disciplina fissata dal diritto comune; il permesso di costruire è sempre rilasciato, quindi, facendo salvi i diritti dei terzi (1).”


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