T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 25/05/2020, n.342: “L’onere della prova circa la data di ultimazione dell’abuso edilizio incombe su chi lo ha commesso, secondo il principio generale previsto dall’art. 2697 c.c. ribadito dall’art. 64 comma 1, c.p.a.; infatti, spetta al ricorrente fornire la prova in relazione alle circostanze che rientrano nella sua piena disponibilità.”


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