Una particolare forma di inquinamento ambientale può derivare dalle biotecnologie attraverso l’intervento genetico realizzato con organismi OGM o prodotti contenenti OGM.

La Cee ha emanato sul tema la direttiva n. 90/219 e 90/220 riguardante l’impiego di microrganismi geneticamente modificati e la loro emissione nell’ambiente recepita nel territorio italiano con il d. lg. 91/1993 e con il d. lg. 92/1993: si esprime la volontà di tutela dell’ambiente ed in particolare con l’art. 3 si definisce la valutazione del rischio ambientale in relazione agli organismi OGM.

Chiunque immetta o utilizzi organismi OGM per ricerca o sviluppo o per scopi diversi deve rispettare determinati passaggi:

  • comunicazione al Ministero della sanità e dell’ambiente;
  • il Ministero chiede parere ad una Commissione costituita ad hoc;
  • provvedimento di assenso o dissenso del Ministero.

L’emissione sul mercato di organismi OGM prevede anche l’ulteriore obbligo di darne comunicazione alla Commissione delle Comunità europee che deve pronunciarsi entro 60 giorni dopo i quali il Ministero della salute può emanare il suo assenso

Il d. lg. sanziona penalmente chi non rispetta le norme previste per gli organismi geneticamente modificati.

La legge 124 del 14.2.1994 che recepisce la Convenzione di Rio del 5.6.1992 pone accento sulla importanza della biodiversità.

Il d.p.r. 357/1997 approva il regolamento della direttiva europea 92/43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatica: si lega la tutela degli ambienti naturali di importanza comunitaria alla pianificazione urbanistica sovracomunale.

A tal proposito la Corte Costituzionale al fine di risolvere il conflitto di competenze tra Stato e regioni, ha stabilito che spetta al primo recepire la direttiva comunitaria in tema di tutela e difesa degli habitat naturali (Corte Cost., 10.11.1999, n. 425).


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