L’art. 1 del d.p.r. 24.5.1998 n. 203 elabora un concetto molto ampio di inquinamento atmosferico che si riflette anche sul regime autorizzativo per cui qualsiasi impianto che produca emissioni atmosferiche  è sottoposto a preventiva autorizzazione. 

La competenze tra Stato e gli atri enti locali sono ripartite come di seguito:

Competenze Statali:

  • fissare gli standard di qualità dell’aria e i valori limite degli impianti industriali anche nel rispetto della normativa comunitaria (Corte Giust. CE, sez. II, 7.7.2005, n. 364);
  • fissare e aggiornare i valori limite della qualità dell’aria e di contenimento delle emissioni industriali (Corte Cost. 6.2.1991, 53);
  • rilascio di autorizzazioni per determinati impianti;
  • piano nazionale di tutela dell’aria;
  • principi per l’adozione dei piani regionali.

Competenze regionali:

  • fissare volumi di emissioni degli impianti industriali nei limiti posti dallo Stato oppure con limiti regionali più restrittivi;
  • piani regionali di rilevamento, prevenzione e risanamento del territorio;
  • rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti.

Competenze provinciali:

  • redigere e conservare inventario delle emissioni atmosferiche.

Competenze comunali:

  • competenza consultiva attraverso un parere non vincolante per l’autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti;
  • ai sindaci il potere di adottare provvedimenti di limitazione alla circolazione stradale (art. 3, L. n. 413 del 1997): è prevista la possibilità di limitare il traffico veicolare sulla base di programmi specifici (TAR Campania Napoli, sez. V, 8.2.2005, n. 896).

Per quanto riguarda il procedimento autorizzativo di nuovi impianti anche in questo caso abbiamo diversi fasi:

  1. domanda di nuovo impianto corredata da progetto di impianto e documentazione tecnica;
  2. entro 30 giorni l’autorità competente convoca una Conferenza di servizi;
  3. eventuali integrazioni di documentazione entro 30 giorni dalla richiesta;
  4. entro 120 giorni oppure 150 nel caso di integrazione pronuncia dell’autorità competente;
  5. in caso di mancata pronuncia è previsto il potere sostitutivo del Ministero.

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