La competenza in materia di tutela delle acque dagli agenti inquinanti è in via principale attribuita al Ministero dell’ambiente e quindi sovraordinata alla legislazione regionale e degli enti locali (art. 75, d. lg. 152/2006).
Il piano di tutela delle acque è un piano di settore che deve raggiungere obbiettivi definiti dall’autorità di bacino: il piano è adottato dalle regioni sentite le province e previa adozione delle misure di salvaguardia.
L’art. 121 d. lg. 152/2006 definisce i contenuti del piano:
- Attività conoscitiva;
- Obbiettivi di qualità ambientale;
- Elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e aree specifiche di prevenzione dall’inquinamento;
- Misure di tutela coordinate per bacino idrografico;
- Cadenza temporale degli interventi;
- Programma di verifica dell’efficacia degli interventi;
- Interventi di bonifica dei corpi idrici;
- Analisi economica;
- Risorse finanziarie previste.
Il procedimento di adozione del piano prevede invece i seguenti passaggi:
- Entro 120 giorni dalla trasmissione del piano le autorità di bacino esprimono parere vincolante;
- Il piano viene approvato dalle regioni.
L’art. 124 pone invece un principio fondamentale in tema di regime autorizzativo stabilendo che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati: l’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui hanno origine gli scarichi; qualora le attività si costituiscano in consorzio l’autorizzazione è rilasciata al consorzio ferme le responsabilità dei singoli titolari delle attività.
Il regime di autorizzazione in materia di acque reflue domestiche e reti fognarie e quello delle acque reflue industriali è definito dalla Regione attraverso il principio del silenzio assenso (art. 124).
Il meccanismo autorizzativo per le acque reflue industriali risulta più articolato:
- Richiesta corredata da caratteristiche dello scarico, del volume annuo, individuazione del punto per i prelievi di controllo descrizione del sistema complessivo dello scarico;
- L’autorità competente effettua il controllo degli scarichi secondo un programma periodico;
- In caso di mancati controlli il Ministero dell’ambiente diffida la regione ad adempiere entro 120 giorni oppure in termine più breve se richiesto da esigenze ambientali:
- In caso di mancato adempimento è previsto il potere sostitutivo dello Stato attraverso il Ministero.
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