La competenza in materia di tutela delle acque dagli agenti inquinanti è in via principale attribuita al Ministero dell’ambiente e quindi sovraordinata alla legislazione regionale e degli enti locali (art. 75, d. lg. 152/2006).

Il piano di tutela delle acque è un piano di settore che deve raggiungere obbiettivi definiti dall’autorità di bacino: il piano è adottato dalle regioni sentite le province e previa adozione delle misure di salvaguardia.

L’art. 121 d. lg. 152/2006 definisce i contenuti del piano:

  1. Attività conoscitiva;
  2. Obbiettivi di qualità ambientale;
  3. Elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e aree specifiche di prevenzione dall’inquinamento;
  4. Misure di tutela coordinate per bacino idrografico;
  5. Cadenza temporale degli interventi;
  6. Programma di verifica dell’efficacia degli interventi;
  7. Interventi di bonifica dei corpi idrici;
  8. Analisi economica;
  9. Risorse finanziarie previste.

Il procedimento di adozione del piano prevede invece i seguenti passaggi:

  1. Entro 120 giorni dalla trasmissione del piano le autorità di bacino esprimono parere vincolante;
  2. Il piano viene approvato dalle regioni.

L’art. 124 pone invece un principio fondamentale in tema di regime autorizzativo stabilendo che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati: l’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui hanno origine gli scarichi; qualora le attività si costituiscano in consorzio l’autorizzazione è rilasciata al consorzio ferme le responsabilità dei singoli titolari delle attività.

Il regime di autorizzazione in materia di acque reflue domestiche e reti fognarie e quello delle acque reflue industriali è definito dalla Regione attraverso il principio del silenzio assenso (art. 124).

Il meccanismo autorizzativo per le acque reflue industriali risulta più articolato:

  1. Richiesta corredata da caratteristiche dello scarico, del volume annuo, individuazione del punto per i prelievi di controllo descrizione del sistema complessivo dello scarico;
  2. L’autorità competente effettua il controllo degli scarichi secondo un programma periodico;
  3. In caso di mancati controlli il Ministero dell’ambiente diffida la regione ad adempiere entro 120 giorni oppure in termine più breve se richiesto da esigenze ambientali:
  4. In caso di mancato adempimento è previsto il potere sostitutivo dello Stato attraverso il Ministero.

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