La legge quadro n. 394 del 6.12.1991 determina i principi generali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette.

Tra Stato, regioni ed enti locali è necessario realizzare intese per la tutela delle aree protette: la stessa giurisprudenza sancisce che dopo aver sentito le regioni interessate ovvero dopo che sia trascorso il termine di 30 giorni per il rilascio del parere senza che questo sia espresso allora il Ministero dell’ambiente può adottare le misure di salvaguardia per le zone interessate (Corte Cost., 22.11.1991, n. 422; Corte Cost., 13.12.1991, n. 464).

L’art. 3 della legge del 1991 pone come organo principale il Comitato per le aree naturali protette a composizione paritetica Stato-regioni con le seguenti funzioni:

  • Individuare lo stato dell’ambiente naturale,
  • Adottare un piano triennale per le aree protette.

Alcuni compiti sono successivamente stati trasferiti alla Conferenza permanente Stato regioni e alle province autonome.

Con decreto del Presidente della repubblica sono istituiti i parchi nazionali individuati con il piano triennale.

L’Ente Parco è istituito con l’art. 9 ed è un soggetto giuridico che rientra nel diritto pubblico ed ha sede legale ed amministrativa nel territorio del parco (TAR Lazio, sez. II, 3.5.1995, n. 766)

L’Ente Parco realizza la sua opera attraverso due strumenti:

  1. Il regolamento del Parco,
  2. Il Piano del Parco.

I contenuti del Piano Parco sono tassativamente previsti per legge:

  • Organizzazione generale del territorio,
  • Vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato,
  • Sistemi di accessibilità veicolare e pedonale,
  • Sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e fruizione del Parco
  • Interventi su flora, fauna e ambiente generale,
  • Riserve integrali,
  • Riserve generali orientate con divieto di costruire  nuove opere o ampliare quelle esistenti,
  • Aree di protezione in cui praticare attività di agricoltura biologica comunque in armonia con il territorio,
  • Aree di promozione economica e sociale per praticare attività compatibili con i fini del Parco.

La scelta dei territori da includere nel Parco è sindacabile soltanto per palese illogicità o arbitrarietà (TAR Lazio, sez. II, 22.6.1995, n. 1093).

Il procedimento per la scelta di tali zone è articolato nei seguenti passaggi:

  • Individuazione delle aree,
  • Entro i successivi 40 giorni chiunque può rivolgere osservazioni,
  • Entro i 30 giorni successivi sono emessi i pareri dell’Ente,
  • Entro 90 giorni dal ricevimento del piano e del parere sulle osservazioni la Regione e l’Ente Parco emanano il provvedimento di approvazione.

Il piano parco è immediatamente efficace e vincolante per amministrazioni e privati dal momento di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e la protezione si estende anche alla aree contigue (TAR Molise, 10.1.1996 n. 1):

L’impugnazione va proposta dal momento di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione con valenza di termine decadenziale (Trib. sup. acque, 2.10.1992, n. 64).

Il piano è modificato ed aggiornato ogni 10 anni con la medesima procedura.

Per quanto riguarda i parchi regionali, la normativa della Regione deve prevedere  gli elementi del piano parco e i principi del regolamento.

Ogni area identificata che rientri in detta normativa deve essere individuata sempre tramite procedimento di approvazione (TAR Emilia Romagna Bologna, sez. II, 5.10.1991).

Le richieste di autorizzazione per opere o interventi all’interno dell’area del Parco devono essere sottoposte al nulla-osta del Parco: si applica il regime del silenzio-assenso dell’amministrazione costituendo eccezione nell’ambito della materia ambientale in cui non si applica mai tale regime.

Successivamente al nulla-osta si può rilasciare il permesso di costruire.

Abbiamo il tal senso due diversi indirizzi giurisprudenziali:

  • Un primo indirizzo ritiene che il nulla-osta non sia necessario in assenza del piano e del regolamento del parco e pertanto non sussisterebbe nemmeno il correlato reato in tale situazione (Cass. pen., sez. III, 27.61995).
  • Per altro filone giurisprudenziale il rilascio di permessi di costruire è sempre sottoposto al vaglio del Parco anche in assenza del piano e del regolamento del parco (TAR Abruzzo L’Aquila, 25.5.2006, n. 374).

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