Le disposizioni per la tutela del mare e delle coste sono previste dalla Legge 31.12.1982 n. 979 e dalla Legge 24.12.1993 n. 537 con cui si attribuiscono competenze nel merito rispettivamente al Ministero della marina mercantile e al Ministero dell’ambiente.

  • Ministero della marina mercantile: potere di un piano di difesa del mare e delle coste con       durata non inferiore a 5 anni.

Il piano delle coste promuove le attività in difesa del mare e dalle coste dagli agenti inquinanti e si articola nelle seguenti fasi di adozione:

  • Il Ministero dell’ambiente invia comunicazione della proposta di piano alle singole regioni,
  • Entro 60 giorni il Ministero sente la Commissione consultiva regionale,
  • Entro i successi 30 giorni le regioni devono emettere il loro parere motivato sulla proposta,
  • Ove non venga rispettato il termine di 30 giorni scatta il potere suppletivo statale,

La norma non è immediatamente precettiva quindi è priva di effetti di salvaguardia fino all’approvazione del piano (Corte dei Conti, sez. contr., 1.6.1989, n. 2129).

Altra normativa di riferimento in materia è la Convenzione internazionale del 2.11.1973 (MAPROL 73): è finalizzata alla tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento e ha ad oggetto qualsiasi tipo di scarico proveniente da nave o altri mezzi; non si applica invece ai rifiuti provenienti da terra e poi scaricati dalle navi per i quali si fa riferimento alla normativa nazionale. La convenzione prevale sulla legge nazionale (Cass. pen., sez. III, 19.11.1996).

IL PIANO REGOLATORE PORTUALE

La legge 84/1994 all’art.  4 classifica i porti marittimi nazionali in categorie e classi come di seguito:

  1. Categoria I: porti destinati alla difesa e sicurezza nazionale,
  2. Categoria II classe I: di rilevanza economica internazionale,
  3. Categoria II classe II: di rilevanza economica nazionale,
  4. Categoria II classe III: di rilevanza economica regionale o interregionale

I porti della categoria II hanno le seguenti funzioni:

  • Commerciale.
  • Industriale e petrolifera,
  • Servizio passeggeri,
  • Peschereccia,
  • Turistica e da diporto.

L’appartenenza a tali categorie e classi viene stabilita sulla base di determinati criteri quali:

  1. Entità del traffico globale,
  2. Capacità operativa degli scali,
  3. Livello di efficienza dei servizi.

La legge 84/1994 all’art. 5 distribuisce le competenze in ambito portuale tra Stato e regioni nel seguente modo:

Competenze Stato:

  • Opere marittime dei porti di categoria I e categoria II classe I,
  • Le opere di interesse nazionale per la sicurezza e la difesa delle coste,
  • Realizzazione delle opere per porti di categoria I e opere di grandi infrastrutture per porti di categoria II classe I e II (in questo ultimo caso le regioni e i comuni possono intervenire con proprie risorse in concorso o in sostituzione dello Stato).

Competenze regionali:

  • Opere marittime dei porti di categoria II classe II e III,
  • Realizzazione delle opere di grandi infrastrutture per porti di categoria II classe III.

Il piano regolatore portuale è di competenza dell’autorità portuale con l’intesa dei comuni interessati: è un piano speciale di competenza di enti pubblici diversi da Regione e Comune con finalità di pianificazione delle attività portuali.

Si prevede tuttavia che intervenga la Regione con la riadozione del piano portuale se non si raggiunge l’intesa tra autorità marittima e comuni interessati (Cons. Stato, sez. IV, 24.3.2006, n. 1538).

Il piano regolatore portuale non può contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti!

Procedimento di adozione del piano:

  • Proposta del piano portuale,
  • Invio della proposta del piano al Consiglio superiore del lavori pubblici,
  • Entro 45 gironi parere del Consiglio in caso negativo si intende reso parere favorevole.

In tema di adozione di piano regolatore portuale non sono previste misure di salvaguardia (TAR Friuli Venezia Giulia Trieste, 23.8.2004, n. 532).


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