La giurisprudenza ha sancito un importante principio per cui il vincolo panoramico non è soggetto alla disciplina della temporaneità ai sensi dell’art. 2 L. 9.11.1968 n. 1187, applicabile solo ai vincoli del piano regolatore: il vincolo non è soggetto a decadenza in caso di mancata approvazione del piano particolareggiato entro il termine; è pertanto un vincolo conformativo (Corte Cost. n. 327 d3l 1990; Cass. Civ., sez I, 7.2.2006, n. 2611).

L’art. 2 L. 9.11.1968 n. 1187 distingue anche tra vincoli preordinati all’esproprio e vincoli che comportano inedificabilità: i primi sono funzionali alla realizzazione dell’opera pubblica con imposizioni di vincoli a titolo particolare in determinate aree, i secondi determinano una temporanea neutralizzazione dello ius edificandi in attesa di successive regolamentazioni particolareggiate ed hanno quindi un carattere generale e riguardano consistenti estensioni territoriali.

La giurisprudenza chiarisce anche la costituzionalità dei vincoli posti dal piano paesaggistico affermando che la tutela del paesaggio, dell’ambiente e del patrimonio storico giustificano limitazioni all’uso dei beni vincolati (Cass. civ., sez. I, 19.7.2002, n. 10542).


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