Il piano di bacino (art. 17, L. 183/1989) non è un vero piano urbanistico ma uno strumento che pone vincoli e prescrizioni per la conservazione del territorio: sostituisce con previsioni più articolate il sistema precedente dei vincoli idrogeologici e forestali perseguendo le seguenti finalità:

  • Prevenzione pericoli inondazioni o dissesto del suolo;
  • Protezione dei litorali marini;
  • Inquinamento;
  • Programmazione delle risorse idriche, forestali, agrarie, estrattive.

Il vincolo di inedificabilità assoluta posto ad un fondo agrario ricadente in una area fluviale non ha carattere espropriativo: è connaturato al luogo e non sottrae il fondo alla sua destinazione (Cass. Civ., sez. I, 20.9.2006, n. 20319).

Il piano di bacino è un piano territoriale la cui competenza è attribuita ad enti diversi in base alla natura nazionale, interregionale o regionale del bacino idrico e va coordinato con la programmazione nazionale e regionale in materia di difesa dell’ambiente e risanamento delle acque.

La disposizioni del piano hanno carattere immediatamente vincolante per amministrazioni ed enti pubblici nonché per i privati ove si tratti di prescrizioni dichiarate tali dallo stesso piano (art. 17, comma 5 L. 183/1989),  altrimenti la mera adozione del piano non ha effetti immediati e per tale motivo sono previste misure di salvaguardia immediatamente vincolanti e vigenti sino alla approvazione del piano.

Nel caso di scadenza del termine di adozione del piano scatta il potere suppletivo dello Stato che in ogni caso non esclude un intervento legittimo anche tardivo della autorità di bacino (Trib. sup. acque, 18.10.2006 n. 115).


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