La competenza in materia di cave è attribuita dall’art. 117 Cost. alla Regione in concorrenza con la materia urbanistica: la coltivazione di cave è quindi disciplinata dalla normativa regionale che regola sia il procedimento pianificatorio sia il rilascio di autorizzazione alla coltivazione.

Le disposizioni del piano e le sue integrazioni si possono impugnare di fronte la giustizia amministrativa per ragioni di disparità di trattamento (Cons. Stato, sez. VI, 27.2.2006, n. 835).

La legislazione regionale ha introdotto un nuovo regime autorizzativo per risolvere il rapporto tra la disciplina estrattiva delle cave e quella urbanistica: l’attività estrattiva delle cave è condizionata dalla predisposizione di un piano delle attività estrattive.

La giurisprudenza costituzionale ha giudicato legittimo il blocco temporaneo dell’attività estrattiva in attesa della nuova programmazione territoriale (Corte Cost., 11.3.1993, n. 79).

La correlazione con i vincoli dei piani territoriali sovracomunali comporta l’impossibilità di svolgere tale attività e pertanto su tale questione si è pronunciata anche la giurisprudenza:

L’attività cavatoria può essere esercitata , fino alla approvazione del piano regionale delle attività estrattive ed al suo recepimento da parte dello strumento urbanistico comunale, solo nelle zone espressamente deputate a ciò dal piano regolatore comunale o da uno strumento equipollente” (Cass. pen., sez. III, 10.4.1995).

Peraltro la stessa pianificazione urbanistica sovracomunale consente di applicare misure di salvaguardia in attesa dell’adeguamento dei piani regolatori al piano territoriale (TAR Molise 21.12.1995, n. 297).

Il rapporto tra pianificazione urbanistica comunale e coltivazione di cava ha determinato un contrasto giurisprudenziale:

  • Un primo orientamento ritiene che la coltivazione di cava determini una trasformazione urbanistica del territorio comunale e pertanto deve essere soggetta al rilascio del premesso di costruire (Cass. pen., sez. III, 3.3.1992). La carenza di permesso configurerebbe quindi un reato urbanistico (Cass. pen., sez III, 7.3.1995). Il tal senso quindi la competenza della Regione non esclude anche quella comunale.
  • Un secondo orientamento ritiene che la coltivazione di cava non sia soggetta a permesso di costruire e non può essere considerata come trasformazione edilizia (Cass. pen., sez. III, 1.7.1996 n. 2864; Cons. Stato, 12.12.1991, n. 8). In tal senso non sussiste il controllo comunale attraverso il permesso di costruire (Cass. pen., 20.10.1992). Secondo tale orientamento quindi il piano regolatore che subordini l’attività di cava al premesso di costruire sarebbe censurabile presso la giustizia amministrativa (Cons. Stato, 12.12.1991 n. 8).

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