A livello delle fonti normative le funzioni in materia urbanistica sono attribuite alla Regione a partire dall’art. 117 della Costituzione e attuate con il d.p.r. 9/1972 e completate con il d.p.r. 616/1977 che attribuisce funzioni in materia di approvazione di strumenti urbanistici sovracomunali, generali e attuativi, rilascio di concessioni urbanistiche e in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Tali funzioni sono decentrate anche a livello provinciale con un piano di coordinamento provinciale che costituisce l’articolazione del piano territoriale regionale pertanto è possibile distinguere due strumenti:

  1. Piano Territoriale di coordinamento regionale;
  2. Piano Territoriale di coordinamento provinciale.

Il piano territoriale regionale ha la funzione di imporre alla normativa comunale di adeguarsi a quanto previsto nel piano e vietare l’adozione di provvedimenti autorizzativi in contrasto con esso (art. 6 L 1150/1942).

Tali funzioni della Regione sono codificate anche a livello giurisprudenziale:

  • Le disposizioni del piano territoriale regionale di coordinamento prevalgono su quelle del piano regolatore generale…” (TAR Veneto, sez. II, 25.5.1995, n. 876)
  • La Regione nel momento in cui approva un piano regolatore generale o una variante può introdurre modifiche finalizzate alla pianificazione territoriale di coordinamento (TAR Liguria, sez I, 13.7.1994, n. 312)
  • Il piano urbanistico è rivolto esclusivamente agli enti pubblici e non rappresenta un obbligo rivolto ai privati (TAR Campania, sez II Napoli, 6.9.1993, n. 284).

Il piano territoriale può imporre anche vincoli di inedificabilità assoluta in ragione di particolari situazioni ambientali come il divieto di edificazione nella fascia costiera (Cons. Stato, sez. V, 28.2.1995, n. 300).

Ancora la giurisprudenza pone un limite all’apposizione di tali vincoli considerando inammissibile il divieto generale di manutenzione ordinaria o straordinaria sugli immobili già edificati (Corte Cost. 29.12.1995 n. 529).

Cenni e confronto tra le leggi regionali:

  1. L’art. 13 della legge regionale Campania 22.12.2004 n. 16 detta disposizioni riguardanti il Piano territoriale regionale attuando un procedimento che prevede la partecipazione di enti e associazioni ma con l’esclusione del privato anche se interessato dalle disposizioni del piano.
  2. L’art. 23 della legge regionale Emilia Romagna 24.3.2000 n. 20 regolamenta il Piano territoriale Regionale ammettendo anche la partecipazione di privati consentendo che amministrazioni pubbliche, soggetti portatori di interessi pubblici e privati possano presentare osservazioni entro 60 giorni dalla data di deposito del piano.
  3. L’art. 19 della legge regionale Lombardia 11.3.2005 n. 12 disciplina i contenuti del piano territoriale con il fine di garantire compatibilità tra le norme regionali e quelle degli enti locali tanto che questi ultimi possono presentare proposte di modifica al piano.

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