L’art. 7 del D. lg. 3.4.2006 n. 152 disciplina la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) di piani e progetti che ai sensi di tale procedura devono rispettare i seguenti requisiti:

  1. Abbiano ad oggetto i settori agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione rifiuti e acque, telecomunicazioni, turistico, pianificazione territoriale o destinazione dei suoli,
  2. Contenere il quadro di riferimento per approvazione, autorizzazione e realizzazione di opere e interventi sottoposti alla valutazione ambientale.

La valutazione  di impatto ambientale (V.I.A.) ha invece ad oggetto la singola opera da realizzare.

Sono nulli i piani e programmi realizzati senza V.A.S. ove richiesta.

Competente per la V.A.S. è la sottocommissione della Commissione tecnico-consultiva del Ministero dell’Ambiente.

I giudizi di compatibilità ambientali devono essere portati a conoscenza del pubblico: entro 45 giorni dalla pubblicazione chiunque può prenderne visione e proporre osservazioni. Entro 60 giorni dall’ultimo termine utile per proporre pareri viene emesso il giudizio di compatibilità adeguatamente motivato.

Tale giudizio è requisito per la prosecuzione o approvazione di piani o programmi.

Decorso inutilmente questo temine senza alcun intervento è previsto il potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri previa diffida inviata dagli interessati all’organo competente rimasto inerte.


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