La tutela del patrimonio artistico è regolata dall’art. 10 del d.lg. 22.1.2004 il quale prevede un vincolo di interesse pubblico sui beni di rilevanza artistica o storica e può riguardare beni mobili o immobili tassativamente indicati dallo stesso articolo 10.

La giurisprudenza chiarisce che il vincolo deve indicare specificatamente sia il bene che ha ad oggetto sia la motivazione. La motivazione è infatti suscettibile di censura di fronte ad un giudice di legittimità sotto i profili della illogicità e irrazionalità (TAR Campania Napoli, sez. VII, 30.10.2006, n. 9259).

Il procedimento del vincolo è determinato attraverso un atto ministeriale del dicastero per i beni e le attività culturali.

PROCEDIMENTO DI VINCOLO ARTISTICO:

  1. Dichiarazione di interesse storico e artistico:

è effettuata dall’amministrazione (Soprintendenza, Regione) rispettando i criteri generali ministeriali e deve essere obbligatoriamente motivata.

  • La notifica dell’avvio del procedimento da parte dell’autorità competente ai soggetti interessati:

la mancata comunicazione determina l’invalidità del provvedimento (TAR Abruzzo L’Aquila, 25.7.2003, n. 523)

La comunicazione di avvio del procedimento svolge la funzione fondamentale di permettere al privato interessato di interagire e formulare eventuali osservazioni sulla correttezza del procedimento (Cons. Stato, sez. vi, 4.4.2003, n. 1751).

  • La trascrizione al fine di rendere edotti i terzi del vincolo apposto sui beni soggetti a pubblicità immobiliare:

la trascrizione è effettuata presso la conservatoria competente.

La pubblicità ha effetti costitutivi e pertanto la sua omissione determina l’illegittimità del procedimento (Cons. Stato, sez. VI, 25..6.2002, n. 3478).

Tale procedimento ha ad oggetto i beni di proprietà privata poiché per quelli pubblici il meccanismo è automatico.

I beni soggetti a vincoli notificati non possono essere demoliti, rimossi, modificati o restaurati senza previa autorizzazione ministeriale.

Casi particolari:

  1. L’art. 12 comma 1 prevede l’interesse di natura culturale per le opere d’autore la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni precedenti.
  2. Per i beni archeologici, in caso di mancato riconoscimento dell’interesse culturale e storico, la giurisprudenza prevede che ciò non dimostri il carattere privato del bene e pertanto escluda l’eventuale possibilità di usucapire il bene da parte del privato in ragione della sua stessa natura (Cass. Civ., sez. I, 10.2.2006, n. 2995).

L’autorizzazione ministeriale per gli interventi edilizi su immobili sottoposti a vincolo artistico riguardano nello specifico:

a) demolizione anche con successiva ricostruzione;

b) spostamento dei beni;

c) smembramento di collezioni o raccolte;

d) scarto dei documenti di archivi pubblici o privati;

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di archivi pubblici o privati.

I progetti per opere o lavori su detti beni per la relativa autorizzazione  devono essere sottoposti alla Soprintendenza (art. 22 d.lg. 22.1.2004).

In caso di urgenza è possibile eseguire i lavori senza autorizzazione al fine di evitare gravi danni ai beni con obbligo di darne tempestiva comunicazione alla Soprintendenza.

Gli interventi sui beni storici e artistici necessitano sia del premesso di costruire sia della relativa autorizzazione della Soprintendenza senza alcun collegamento tra i due procedimenti.

Autorizzazione Soprintendenza: censurabile per motivi connessi alla tutela storico-artistica.

Permesso di costruire: censure per motivi urbanistici.

L’autorizzazione deve essere richiesta sia per le opere soggette a permesso di costruire sia per quelle soggette a denuncia di inizio attività.

PROCEDIMENTO (art. 22 d.lg. 22.1.2004):

  • E’ previsto il rilascio dell’autorizzazione entro 120 giorni dalla richiesta,
  • E’ possibile una sospensione da parte dell’ente competente per richieste istruttorie,
  • E’ possibilità da parte del ricorrente diffidare l’ente decorso il termine previsto,
  • E’ previsto il principio del silenzio-assenso trascorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida.

Il soprintendente può sospendere per un tempo determinato l’esecuzione dei lavori qualora non siano stati preventivamente autorizzati e decorso tale termine deve avviare un procedimento di verifica (art. 28).

Giurisprudenza: l’avviso di avvio di procedimento, seppur atto endoprocedimentale, è immediatamente lesivo quando interviene dopo un ordine di sospensione dei lavori e condiziona l’efficacia della precedente ordinanza di sospensione (TAR Friuli Venezia Giulia, 25.7.2002, n. 593).

DIFESA DEL SUOLO

L’art. 299 del D. lg. 3.4.2006 n. 152, prevede la possibilità di richiedere l’intervento statale da parte di Regioni, Provincie, enti locali nonché persone fisiche o giuridiche in caso di danno ambientale o per misure di precauzione, prevenzione o ripristino.


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