Per quanto riguarda gli interventi di modifica o alterazione dei beni ambientali oggetto di tutela è necessario ottenere prima una autorizzazione dalla Regione e poi il permesso di costruire da parte del Comune competente.

L’Autorizzazione paesaggistica acquista efficacia dopo 20 giorni dalla sua emanazione ed è trasmessa alla Soprintendenza che ha espresso il parere nel procedimento, nonché, unitamente al parere, alla Regione e agli enti dove è situato l’immobile o l’area sottoposti al vincolo.

L’autorizzazione ambientale ha la funzione di prevedere quali siano gli interventi compatibili con il territorio e deve pertanto individuare in maniera analitica tali criteri di compatibilità altrimenti una carenza di motivazione si traduce in un grave vizio di illegittimità (TAR Liguria, sez. I, 5.11.2005, n. 1430).

PROCEDIMENTO:

  1. Parere della Commissione competente per il paesaggio sulla compatibilità dell’intervento;
  2. Proposta di autorizzazione trasmessa successivamente al parere alla Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio;
  3. La Soprintendenza deve emettere il suo parere entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del progetto;
  4. L’amministrazione competente rilascia o nega l’autorizzazione nel termine di 20 giorni dalla ricezione del parere della Soprintendenza o allo scadere del termine concesso a quest’ultima qualora non si esprima;

Il parere della Soprintendenza non è vincolante ma l’amministrazione può discostarsene dandone motivazione.

L’autorizzazione ambientale si affianca al permesso di costruire  e ne costituisce suo presupposto per il rilascio.

L’art. 149 precisa che tale nulla osta non occorre in caso di interventi, tassativamente previsti, di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo. La stessa giurisprudenza precisa che gli interventi di manutenzione straordinaria che non alterano lo stato dei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico non richiedono autorizzazione ma soltanto previa denuncia di inizio attività (Cass. pen., sez III, 8.3.2006, n. 14239).

Il Ministero per i beni e le attività culturali ha in via suppletiva alle Regioni un potere ulteriore di tutela dei beni paesaggistici che si può manifestare come potere inibitorio in caso di lavori senza autorizzazione oppure per lavori che rechino pregiudizio.

Il soggetto passivo del procedimento in questo caso deve interrompere i lavori ed ha diritto solamente al rimborso delle spese sostenute nelle more del giudizio (art. 151 d.lg. 22.1.2004).

L’art. 146, comma 9, prevede nel caso di inerzia dell’ente locale la possibilità di proporre ricorso al TAR competente avverso il silenzio o la richiesta di intervento della Regione per il rilascio della autorizzazione quando sia decorso il termine per emetterla da parte dell’ente incaricato.

Soggetti legittimati possono essere le associazioni ambientali portatrici di interessi diffusi, qualsiasi soggetto pubblico o privato che abbia interesse.


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