Il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico è regolato dagli art. 137 ss. del d.lg. 22.1.2004.

In questo procedimento alcune competenze spettano alla Regione mentre altre sono delegate ad altri enti quali i Comuni e non al Ministero dei Beni culturali (TAR Veneto sez. II, 8.4.2005, n. 1393).

Fasi del procedimento:

  1. La Regione o gli altri enti propongono alla Commissione provinciale all’uopo istituita l’identificazione di luoghi di notevole interesse pubblico ex art. 137.

La proposta deve essere adeguatamente motivata altrimenti l’eventuale carenza di motivazione può rendere illegittimo tale provvedimento (Cons. di Stato, Sez. VI, 5.10.2001, n. 5235).

  • La proposta è pubblicata per 90 giorni sull’albo pretorio dei Comuni interessati e depositata nei rispettivi uffici nonché diffusa tramite stampa.
  • La Regione comunica l’avvio del procedimento al proprietario del bene interessato e al Comune.
  • I soggetti interessati possono presentare osservazioni entro 60 giorni dalla comunicazione.
  • Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico è notificato ai proprietari degli immobili.

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