Il condono ambientale (art. 1 comma 37 L. 308/2004) introduce una speciale causa di estinzione del reato ambientale più ampia rispetto la normativa precedente; con il condono ambientale si estingue sia il reato previsto dall’art. 181 d.lg. 22.1.2004 sia lo specifico reato previsto dal codice penale all’art. 734 c.p..

Differenza tra condono edilizio e ambientale:

  1. Il condono edilizio ha ad oggetto le opere sottoposte a vincolo e conformi alla normativa e agli strumenti urbanistici;
  2. Il condono ambientale può avere ad oggetto opere eseguite sia in difformità o assenza di autorizzazione purché le tipologie edilizie e i materiali utilizzati siano conformi ai piani paesaggistici o in ogni caso compatibili;

La giurisprudenza precisa poi alcuni punti importanti:

  1. La sanatoria è ammissibile solo in caso di abusi minimali (Tar Campania Napoli, sez. VI, 16.3.2006 n. 3043)
  2. Il condono ambientale non si applica in caso di lavori abusivi che comportino un incremento di volumetria (Tar Campania Napoli, sez. VI, 2.1.2006 n. 19)

Nel caso di condono il trasgressore dovrà pagare:

  1. Una sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 del d.lg. 22.1.2004;
  • Una sanzione pecuniaria aggiuntiva erogata dalla autorità amministrativa competente da un minimo di euro 3.000,00 ad un massimo di euro 50.000,00.

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