I piani territoriali sono strumenti di pianificazione sovracomunale istituiti con gli art. 5 e 6 della legge urbanistica del 1942 e rappresentano uno strumento di indirizzo generale, tuttavia trovano attuazione concreta solo durante gli anni novanta dopo che si era già realizzata compiutamente la pianificazione comunale (si è pertanto attuato prima il piano particolare e solo dopo quello generale di indirizzo invertendo il normale e corretto processo logico). 

La classificazione principale di tali strumenti è la seguente:

  • Pianificazione di direttive: piani di ampia estensione spaziale che contengono direttive generali;
  • Pianificazione operativa: realizzano le direttive generali dei precedenti piani a livello comunale (es. piano regolatore generale);
  • Pianificazione di attuazione: prescrizioni più dettagliate a livello infracomunale (es. piano particolareggiato).

Finalità dei piani territoriali:

il piano territoriale di coordinamento è regolamentato dall’art. 5 della legge n.1150/1942 con la funzione di armonizzare la programmazione urbanistica comunale con le direttive territoriali più ampie e ha ad oggetto i seguenti ambiti:

  1. Zone da riservare a speciali destinazioni o vincoli;
  2. Località da individuare come nuovi nuclei edilizi;
  3. Reti delle principali linee di comunicazioni stradali, ferroviarie, elettriche e navigabili.

I programmi hanno la funzione di dettare direttive generali in questi ambiti con l’invito ai Comuni di recepirle senza però alcun vincolo sanzionatorio per la loro adozione.

In alcuni casi i piani possono avere prevalenza sugli ordinari strumenti urbanistici e in questi casi i Comuni sono obbligati a sospendere ogni determinazione in merito alle domande di permesso di costruire in corso!


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