I piani territoriali sono strumenti di pianificazione sovracomunale istituiti con gli art. 5 e 6 della legge urbanistica del 1942 e rappresentano uno strumento di indirizzo generale, tuttavia trovano attuazione concreta solo durante gli anni novanta dopo che si era già realizzata compiutamente la pianificazione comunale (si è pertanto attuato prima il piano particolare e solo dopo quello generale di indirizzo invertendo il normale e corretto processo logico).
La classificazione principale di tali strumenti è la seguente:
- Pianificazione di direttive: piani di ampia estensione spaziale che contengono direttive generali;
- Pianificazione operativa: realizzano le direttive generali dei precedenti piani a livello comunale (es. piano regolatore generale);
- Pianificazione di attuazione: prescrizioni più dettagliate a livello infracomunale (es. piano particolareggiato).
Finalità dei piani territoriali:
il piano territoriale di coordinamento è regolamentato dall’art. 5 della legge n.1150/1942 con la funzione di armonizzare la programmazione urbanistica comunale con le direttive territoriali più ampie e ha ad oggetto i seguenti ambiti:
- Zone da riservare a speciali destinazioni o vincoli;
- Località da individuare come nuovi nuclei edilizi;
- Reti delle principali linee di comunicazioni stradali, ferroviarie, elettriche e navigabili.
I programmi hanno la funzione di dettare direttive generali in questi ambiti con l’invito ai Comuni di recepirle senza però alcun vincolo sanzionatorio per la loro adozione.
In alcuni casi i piani possono avere prevalenza sugli ordinari strumenti urbanistici e in questi casi i Comuni sono obbligati a sospendere ogni determinazione in merito alle domande di permesso di costruire in corso!
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