Art. 1

Lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione è effettuato, per ciascuno degli ambiti di smaltimento indicati nell’allegato A, nelle aree individuate dai comuni, compresi nell’elenco di cui all’allegato B della presente legge, all’ interno delle zone definite come idonee nelle planimetrie di cui agli allegati C, D, E e F, predisposti in attuazione dell’articolo 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62.

Art. 2

La individuazione delle aree di cui al precedente articolo 1 è effettuata dai comuni previa esecuzione di una indagine geologica per la verifica dell’idoneità del sito prescelto entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge mediante apposita deliberazione.

Art. 3

In caso di inadempienza dei comuni entro il termine previsto dal precedente articolo 2 la individuazione del sito idoneo allo smaltimento dei liquami e dei fanghi è effettuata dalla Regione nei successivi 60 giorni.

Art. 4

Le deliberazioni adottate dai comuni per la individuazione delle aree di cui all’articolo 2 della presente legge costituiscono variante dei piani urbanistici vigenti, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5

Le aree comprese nelle zone individuate per effettuare lo smaltimento di cui all’articolo 1 sono acquisite mediante esproprio e attrezzate ai fini di cui al medesimo articolo 1 dai comuni mediante l’impiego degli stanziamenti previsti dal terzo e quarto comma dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, nonchè dei proventi derivanti dall’applicazione dell’articolo 24 della medesima legge.

Art. 6

Ai comuni nel cui territorio sono o vengono posti in esercizio impianti e piattaforme per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi in conformità alle disposizioni della presente legge è corrisposto in sede di prima applicazione del provvedimento un contributo di lire 800 (ottocento) per ogni tonnellata di liquami e/ o fanghi smaltiti nell’anno antecedente o da smaltire nell’anno successivo all’entrata in vigore della presente legge.
L’entità del contributo previsto dal quinto comma dell’articolo 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62, è determinata, per gli anni successivi alla entrata in vigore della presente legge, in funzione degli ulteriori finanziamenti che verranno erogati dallo Stato per l’attuazione delle disposizioni relative.

Art. 7

Il contributo di cui al primo comma del precedente articolo 6 è corrisposto dalla Regione entro 60 giorni dalla data di presentazione di idonea documentazione in merito al quantitativo dei liquami e/o fanghi effettivamente smaltiti o da smaltire.

Art. 8

La raccolta dei liquami e dei fanghi contenenti elementi tossici o nocivi è organizzata dai comuni compresi nell’elenco di cui all’allegato B in appositi separati settori attrezzati in modo da garantire la impermeabilità del fondo, il controllo della tenuta dei recipienti adibiti allo scopo, la sicurezza e il controllo delle operazioni di stoccaggio.

Art. 9

I comuni e i privati che usufruiscono del servizio sono tenuti a versare al comune o all’ente gestore del servizio stesso il corrispettivo dei costi delle attività di smaltimento in proporzione al quantitativo dei liquami e dei fanghi conferiti secondo le modalità indicate in un apposito regolamento comunale.

Art. 10

Il regolamento comunale di cui al precedente articolo 9 dovrà contenere indicazioni circa i quantitativi ammessi al conferimento da parte dei comuni interessati, le caratteristiche dei liquami e dei fanghi da trattare e le condizioni tecniche di stoccaggio per i liquami e fanghi tossici o nocivi.
Il regolamento comunale di cui sopra dovrà inoltre prevedere la determinazione di una tassa proporzionale al quantitativo di liquame o fango trattato in misura tale da garantire il pareggio tra i costi di erogazione del servizio e il gettito globale della tassa di conferimento.

Art. 11

Per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 6 è autorizzata, per l’anno 1985, la spesa di lire 232.405.102.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2122205 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1985 con la denominazione “Contributi ai comuni per la costruzione ed ammodernamento delle opere necessarie allo smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico” con la dotazione di competenza e di cassa di lire 232.405.102.

Art. 12

La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno dalla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Art. 13
(Allegato A)

Allegato A