Art. 1
(Finalità)

  1. La Regione, conformemente agli obiettivi di cui all’articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), promuove e sostiene sul territorio regionale azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti solidi urbani anche incidendo sul livello dei consumi e sulle abitudini di acquisto dei cittadini, nonché sulle modalità di imballaggio impiegate dalle aziende produttrici di beni, e favorisce l’informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di comunicazione.

Art. 2
(Marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free”)

  1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, la Regione istituisce il marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free”.
  2. Il marchio di cui al comma 1 è un marchio di qualità ambientale che certifica l’operato delle amministrazioni comunali nei confronti delle politiche esercitate, delle azioni svolte e dei risultati conseguiti in merito alla riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani, nel rispetto della programmazione regionale in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti vigente.
  3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, determina con proprio atto le caratteristiche ideografiche del marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free”.

Art. 3
(Assegnazione del marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free”)

  1. L’ottenimento del marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free” avviene sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale con l’atto di cui all’articolo 5.
  2. Il marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free” è assegnato annualmente e subordinato all’attuazione da parte dell’ente locale di azioni ed iniziative di riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio comunale.
  3. Il Comune detentore del marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free” trasmette annualmente alla Regione una relazione attestante il mantenimento delle condizioni per l’ottenimento del marchio.
  4. La Regione si riserva la possibilità di effettuare verifiche periodiche sulle azioni di riduzione adottate dal Comune che ha ottenuto il marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free” e disporre eventualmente la sospensione o la revoca del marchio medesimo.
  5. Il Comune detentore del marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free” ha facoltà di uso dello stesso in ogni iniziativa di promozione o informazione di carattere istituzionale del Comune stesso.

Art. 4
(Elenco regionale “Comuni liberi da rifiuti – Waste Free”)

  1. La Regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto istituisce presso la struttura competente della Giunta regionale l’elenco regionale dei “Comuni liberi da rifiuti – Waste Free”.
  2. La Giunta regionale, con l’atto di cui al comma 1, definisce i requisiti e le procedure per l’iscrizione, i presupposti e le modalità della cancellazione e le modalità per l’aggiornamento periodico dell’elenco medesimo.

Art. 5
(Funzioni della Regione)

  1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, previo parere della Commissione assembleare competente, con proprio atto:
    a) i criteri e le modalità di assegnazione del marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free”, di sospensione e di revoca del medesimo;
    b) le frazioni di rifiuto da evitare funzionali all’ottenimento del marchio;
    c) lo schema per la redazione della relazione annuale del Comune ai sensi dell’articolo 3, comma 3;
    d) i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 6;
    e) ogni altra disposizione necessaria.

Art. 6
(Contributi)

  1. La Regione eroga contributi ai Comuni che ottengono il marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free” mediante azioni ed iniziative dirette alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani secondo le modalità ed i criteri individuati con l’atto di cui all’articolo 5.

Art. 7
(Norma finanziaria)

  1. Per gli interventi previsti dalla presente legge si provvede a decorrere dall’anno 2014, con quota parte del gettito derivante dal tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 9, comma 3 bis, della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), introdotto dall’articolo 8 della presente legge.

Art. 8
(Modifica alla l.r. 15/1997)

  1. …………………………………………………………………..

Nota relativa all’articolo 8
Il comma 1 aggiunge il comma 3 bis all’art. 9, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.