Art. 1
(Finalità)

  1. La Regione Marche, nel recepire i contenuti e le disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, detta norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico e per migliorare la qualità della vita.

Art. 2
(Classificazione acustica del territorio comunale)

  1. I Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e quelli con popolazione fino a 30.000 abitanti provvedono, rispettivamente entro un anno ed entro due anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’atto della Giunta regionale di cui all’articolo 5, comma 1, della presente legge, alla classificazione del proprio territorio, ai fini dell’applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto.
  2. La classificazione del territorio può essere effettuata dai Comuni anche in forma associata.
  3. Il territorio comunale è classificato in:
    a) aree particolarmente protette (classe I): rientrano in questa classe le aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, aree di interesse ambientale, aree di interesse storico-archeologico;
    b) aree destinate ad uso prevalentemente residenziale (classe II): rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali;
    c) aree di tipo misto (classe III): rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali, le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
    d) aree ad intensa attività umana (classe IV): rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;
    e) aree prevalentemente industriali (classe V): rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di insediamenti abitativi;
    f) aree esclusivamente industriali (classe VI): rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate ad attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Nota relativa all’articolo 2
Ai sensi dell’art. 17, l.r. 2 agosto 2004, n. 17, i termini previsti dal comma 1 per la classificazione del territorio comunale sono prorogati di un anno.
Ai sensi dell’art. 17, l.r. 2 agosto 2006, n. 13, i termini per la classificazione acustica comunale, per tutti i Comuni, previsti dal comma 1 sono prorogati alla data del 31 gennaio 2007.

Art. 3
(Criteri di classificazione)

  1. I Comuni devono delimitare i confini delle aree in modo che le immissioni sonore provenienti dalla zona in cui sia consentito un più elevato livello di rumore non impediscano il rispetto dei limiti della zona a minore livello di rumore, anche prevedendo fasce di ampiezza sufficiente al decadimento del rumore.
  2. E’ fatto divieto ai Comuni di classificare il territorio comunale prevedendo il contatto di aree quando i valori di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 447/1995 si discostino in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente, misurato secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dell’Ambiente, emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 447/1995; qualora nell’individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d’uso, devono essere adottati i piani di risanamento di cui all’articolo 10.
  3. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di aree ricadenti all’interno del territorio di comuni limitrofi i quali procedono alla classificazione previa intesa tra loro. In caso di mancato accordo provvede la Provincia di appartenenza, in caso di comuni appartenenti a diverse province, la classificazione viene disposta, previa intesa, dalle Province.
  4. Nell’indicazione delle aree da destinarsi a spettacoli o manifestazioni a carattere temporaneo, il Comune dovrà prevedere l’impatto acustico conseguente, sia per quanto riguarda l’attività principale, sia per quanto riguarda le attività collegate, tenendo conto, tra l’altro, della vicinanza di abitazioni o strutture di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), della capienza della struttura, dell’ampiezza dell’area, degli spettacoli o delle manifestazioni, dell’uso dell’area.

Art. 4
(Procedura per l’approvazione della classificazione acustica)

  1. L’atto di classificazione acustica, adottato dal Consiglio comunale, è depositato a disposizione del pubblico, per sessanta giorni, presso la segreteria del Comune. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del Comune. Entro i sessanta giorni di deposito, chiunque può formulare osservazioni.
  2. Contestualmente al deposito l’atto di classificazione è trasmesso, unitamente agli elaborati tecnici, all’ARPAM ed ai Comuni confinanti per l’espressione dei rispettivi pareri. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole.
  3. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri espressi dall’ARPAM e dai Comuni confinanti, approva l’atto di classificazione acustica e nei successivi trenta giorni lo trasmette alla Regione ed alla Provincia.
  4. I Comuni già dotati di classificazione acustica la adeguano entro sei mesi alle prescrizioni della presente legge e secondo il procedimento di cui al presente articolo.

Art. 5
(Competenze della Giunta regionale)

  1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio atto:
    a) i principi e i criteri direttivi per la classificazione acustica del territorio comunale;
    b) i criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge 447/1995 nonché le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio di concessioni edilizie o di provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività;
    c) ulteriori criteri per la redazione dei piani di risanamento acustico di cui all’articolo 10;
    d) gli elementi minimi di valutazione ai fini dell’approvazione dei piani di risanamento acustico volontario da parte delle imprese, di cui all’articolo 11;
    e) i criteri e le condizioni in base ai quali i Comuni individuano, sulla base del PPAR e all’interno dello strumento urbanistico vigente, le aree del proprio territorio con rilevante interesse storico-archeologico, paesaggistico, ambientale e turistico;
    f) i criteri e le condizioni in base ai quali i Comuni, in sede di classificazione del territorio comunale, indicano eventuali limiti inferiori a quelli previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995;
    g) i criteri in base ai quali i Comuni determinano le priorità temporali per gli interventi di bonifica acustica del territorio;
    h) le disposizioni per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione e dell’utilizzo di materiali atti a contenere l’inquinamento acustico;
    i) gli interventi atti a ridurre i livelli di inquinamento acustico soggetti a contributo di cui agli articoli 18 e 19, le modalità per ottenere i contributi e i relativi metodi di controllo;
    l) i criteri per le deroghe di cui all’articolo 16.
  2. L’atto di cui al comma 1 è sottoposto al preventivo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 6
(Poteri sotitutivi della Regione)

  1. La classificazione di cui all’articolo 2, in caso di inerzia dei Comuni, è effettuata, previa diffida al Comune inadempiente, dalla Regione che nomina un Commissario ad acta.
  2. Tutte le spese sono a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Art. 7
(Relazione annuale al Consiglio regionale)

  1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 8
(Rilevanza della classificazione ai fini della pianificazione urbanistica)

  1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti, le destinazioni d’uso delle aree o varianti, devono essere stabilite, a pena di nullità degli strumenti stessi, secondo quanto stabilito all’articolo 2, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente.

Art. 9
(Nuovi impianti ed infrastrutture)

  1. I titolari di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale e dei progetti o delle opere di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge 447/1995 presentano al Comune, ai fini del rilascio delle previste licenze, autorizzazioni e nulla osta, una apposita valutazione di impatto acustico o una valutazione previsionale del clima acustico secondo le modalità stabilite con gli atti regionali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della presente legge.
  2. Per le opere di cui al comma 1, ricadenti nell’ambito di parchi o aree protette regionali, il Comune acquisisce il parere dell’ARPAM in merito allo studio di previsione di impatto acustico.
  3. Gli eventuali accorgimenti tecnici ritenuti necessari per prevenire, ridurre o contenere le emissioni sonore eccedenti i valori di qualità saranno inseriti quale atto d’obbligo nel provvedimento concessorio o autorizzativo del Sindaco.

Art. 10
(Piani di risanamento acustico comunali)

  1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 447/1995, nonché nell’ipotesi di cui all’articolo 3, comma 2, della presente legge, i Comuni adottano, entro un anno dalla classificazione acustica del proprio territorio, Piani di risanamento acustico comunali (PRAC), assicurando il coordinamento con il Piano urbano del traffico di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e con i piani previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale.
  2. I PRAC devono contenere:
    a) la tipologia ed entità dei rumori presenti, ivi compresi quelli derivanti da sorgenti mobili;
    b) le zone da risanare, il numero degli interventi da effettuare e la stima della popolazione interessata ad ogni intervento;
    c) i soggetti tenuti all’intervento di risanamento individuati tra i titolari dell’attività dal cui esercizio si genera la sorgente sonora;
    d) l’indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
    e) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari per farvi fronte;
    f) le eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
  3. Per l’approvazione dei PRAC si applica il procedimento previsto dall’articolo 4.
  4. In caso di inerzia del Comune e in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico rilevati dall’ARPAM, anche su richiesta di portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, all’adozione del piano di risanamento acustico si provvede ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 447/1995 e affidandone la redazione all’ARPAM, addebitando le relative spese al Comune inadempiente.
  5. Al fine di perseguire migliori valori di qualità urbana il PRAC può essere adottato anche da Comuni diversi da quelli di cui al comma 1.
  6. Nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, ed in quelli in cui si è registrato il superamento dei valori di attenzione di cui al comma 1, il Sindaco presenta al Consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il Consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla Regione e alla Provincia per le azioni di competenza.
  7. Per i Comuni che adottano il PRAC, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri Comuni la prima relazione deve essere adottata entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
  8. Le prescrizioni del PRAC hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti che esercitano attività generatrici di inquinamento acustico.

Art. 11
(Risanamento volontario)

  1. Al fine del graduale raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalla legge 447/1995, le imprese che ravvisino il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione fissata dal Comune, possono presentare, entro sei mesi dall’approvazione della classificazione del territorio comunale, un piano di risanamento acustico volontario, di seguito denominato PRAV, di cui all’articolo 15 della legge 447/1995.
  2. Il PRAV deve indicare le modalità di adeguamento e il tempo a tal fine necessario, che non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla data della sua presentazione .
  3. Entro centoventi giorni dal ricevimento del PRAV, il Comune comunica al soggetto proponente le proprie determinazioni, sentita l’ARPAM.
  4. Qualora nel corso dell’esame del PRAV emerga la necessità di integrare la documentazione o di apportare modifiche al progetto, ne viene data comunicazione ai soggetti proponenti entro il termine di cui al comma 3. In questo caso il predetto termine viene sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa o del nuovo progetto.
  5. Decorso il predetto termine il PRAV si intende approvato a tutti gli effetti e i soggetti proponenti sono tenuti a realizzarlo secondo i tempi indicati nello stesso.
  6. Qualora il Comune abbia rilevato la necessità di apportare modifiche al PRAV, questo dovrà essere realizzato secondo le indicazioni prescrittive all’uopo impartite dal Comune.
  7. Nel corso della realizzazione del PRAV i soggetti proponenti possono apportare modifiche al progetto originario, sulla base dell’evoluzione tecnologica. In questo caso le modifiche sono approvate con le modalità di cui ai commi precedenti.
  8. Dell’avvenuto adeguamento va data comunicazione entro trenta giorni al Comune e all’ARPAM.
  9. Le imprese che non presentano il PRAV devono adeguarsi ai limiti fissati dalla zonizzazione del Comune entro sei mesi dalla sua approvazione.

Art. 12
(Risanamento infrastrutture di trasporto)

  1. Per le finalità di cui al comma 5 dell’articolo 10 della legge 447/1995 la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, fissa, per le infrastrutture di trasporto di interesse regionale e locale, i criteri per la predisposizione dei piani di abbattimento e di contenimento del rumore e l’individuazione dei tempi e delle modalità utili al raggiungimento degli obiettivi di risanamento.
  2. La Giunta regionale al fine di conseguire una maggiore efficacia delle azioni da porre in essere ai sensi del comma 5 dell’articolo 10 della legge 447/1995 e per l’individuazione delle migliori tecnologie di mitigazione acustica, può stipulare intese ed accordi con le società e gli enti gestori di infrastrutture di trasporto.
  3. La Regione concorre alla definizione delle priorità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento concernenti le infrastrutture di interesse nazionale secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente.

Art. 13
(Piano regionale triennale di bonifica acustica)

  1. Il Consiglio regionale approva su proposta della Giunta regionale il piano triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 447/1995.
  2. Il piano triennale di bonifica acustica stabilisce gli obiettivi di qualità, le priorità degli interventi di risanamento, le risorse finanziarie, i criteri e le modalità di finanziamento.

Art. 14
(Competenze della Provincia)

  1. Sono di competenza delle Province, che si avvalgono dell’ARPAM ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 2 settembre 1997, n. 60:
    a) l’esecuzione di campagne di monitoraggio del rumore sulla base di programmi aggiornati periodicamente;
    b) l’analisi dei dati raccolti e la valutazione degli effetti del rumore, individuando sia la tipologia delle sorgenti, sia l’entità dei rumori presenti nel territorio;
    c) la creazione e l’aggiornamento di una banca dati rumore dell’intero territorio provinciale in modo compatibile con il sistema informatico in uso presso la Regione;
    d) la trasmissione alla Regione ed ai Comuni interessati dei dati censiti;
    e) la diffusione ai cittadini e la pubblicità dei dati relativi al rumore;
    f) la realizzazione e gestione su tutto il territorio provinciale dei sistemi di monitoraggio dell’inquinamento acustico;
    g) le funzioni di cui all’articolo 15, commi 1 e 2, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale. Nel caso in cui gli ambiti territoriali siano ricadenti nel territorio di più Province, queste esercitano le funzioni di controllo in modo coordinato;
    h) l’accertamento dell’effettivo conseguimento dei benefici ottenuti con gli interventi di cui all’articolo 18.

Art. 15
(Servizio di controllo)

  1. La Provincia esercita, utilizzando le strutture dell’ARPAM, le funzioni di controllo e di vigilanza per l’attuazione della legge 447/1995 nel proprio ambito territoriale.
  2. Ordina, nell’ambito delle competenze ad essa assegnate con la presente legge, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e riduzione delle emissioni sonore inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività.
  3. Il Comune, avvalendosi dell’ARPAM, ovvero di proprio personale o di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni in ogni caso qualificato nei termini di legge, verifica il rispetto:
    a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
    b) della disciplina stabilita dall’articolo 8, comma 6, della legge 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall’uso di macchine rumorose e da attività svolte all’aperto;
    c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 447/1995;
    d) delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21.
  4. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto di quanto disposto all’articolo 2, comma 9, della legge 447/1995.

Nota relativa all’articolo 15
Così modificato dall’art. 12, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.

Art. 16
(Deroghe)

  1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o apeprto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l’impiego di macchinari rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati dall’articolo 2 della legge 447/1995 in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
  2. Il Comune fissa i limiti temporali della deroga e le prescrizioni per ridurre al minimo il disturbo.
  3. Per le attività all’aperto di igiene del suolo, spazzamento e raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, per la manutenzione di aree verdi pubbliche e private, i Comuni possono con apposito regolamento stabilire deroghe ai valori limite fissati dall’articolo 2 della legge 447/1995. La deroga non è comunque applicabile ad impianti installati permanentemente.
  4. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della presente legge.

Art. 17
(Convenzioni)

  1. Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui all’articolo 1, il Presidente della Giunta regionale può provvedere a stipulare convenzioni, con validità triennale, con enti di ricerca e università, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo, per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge.

Art. 18
(Contributi in conto capitale a sostegno dell’utilizzo di materiali fonoassorbenti e fonoisolanti nell’edilizia)

  1. Al fine di incentivare la realizzazione di interventi edilizi volti a ridurre i livelli di inquinamento acustico degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico e sportivo, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento ammissibile e documentata.
  2. In caso di esito negativo dell’accertamento, la Provincia informa la Regione che provvede all’immediata revoca, totale o parziale, dei contributi concessi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all’articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi del demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con r.d. 14 aprile 1910, n. 639. Le somme recuperate e i fondi residui vengono destinati agli interventi inevasi.

Art. 19
(Contributi per il contenimento dei rumori prodotti da fonti fisse)

  1. AI fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 nei settori industriale, artigianale e terziario, nonché per i mezzi e per le strutture di trasporti, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata, per realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti.

Art. 20
(Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici, impianti e infrastrutture)

  1. Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture, la progettazione deve prevedere misure ed interventi atti a contenere l’emissione di rumore. Nella ristrutturazione e nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, si tiene conto dei requisiti acustici passivi degli edifici, determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 447/1995.
  2. I progetti di cui al comma 1 devono essere corredati da certificato acustico rilasciato da tecnico competente ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 447/1995.
  3. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato acustico deve essere portato a conoscenza dell’acquirente o del locatario dell’intero immobile o della singola unità immobiliare.
  4. Il proprietario o il locatario possono richiedere al Comune ove è ubicato l’edificio la certificazione acustica dell’intero immobile o della singola unità immobiliare. Il Comune dà seguito alla richiesta nominando un tecnico competente ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 447/1995. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
  5. L’attestato relativo alla certificazione acustica ha una validità temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e comunque decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d’uso.
  6. Qualora l’acquirente o il conduttore dell’immobile riscontri difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al Comune entro sei mesi dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.

Art. 21
(Controlli e verifiche)

  1. Il comune procede al controllo dell’osservanza delle norme recate dagli articoli 18, 19 e 20 della presente legge anche in corso d’opera ovvero entro un anno dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
  2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dall’acquirente dell’immobile o dal conduttore.
  3. In caso di accertamento di difformità in corso d’opera, il Sindaco ordina la sospensione dei lavori.
  4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate, il Sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l’edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.
  5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il Sindaco informa la Regione per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 23.
  6. Il Sindaco, con i provvedimenti mediante i quali ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l’adeguamento dell’edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L’inosservanza del termine comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 23.

Art. 22
(Pubblicità)

  1. Al fine di far conoscere ed informare tutti gli interessati sulle disposizioni della presente legge, sulla commercializzazione e le caratteristiche di materiali per le abitazioni e domestici, la Regione istituisce, d’intesa con gli operatori del settore, enti e associazioni, uno sportello aperto al pubblico.

Art. 23
(Sanzioni)

  1. La violazione delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dalla Regione, dalle Province e dai Comuni è punita con sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 20.000.000 ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 447/1995.
  2. Nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalle disposizioni della presente legge e della legge 447/1995, il responsabile della violazione, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, è tenuto a porre in essere le azioni di risanamento per il rispetto dei limiti e dei valori suddetti. Nel caso di più violazioni della medesima specie, commesse nell’arco di centoventi giorni dalla precedente contestazione, al responsabile è revocato il provvedimento amministrativo abilitante all’esercizio dell’attività, laddove previsto.
  3. Per l’erogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applica la l.r. 10 agosto 1998, n. 33.

Art. 24
(Disposizioni finanziarie)

  1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata, per l’anno 2001, la spesa di lire 200 milioni; per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
  2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede, per l’anno 2001, mediante impiego delle somme iscritte nel bilancio di previsione per l’anno 2001, partita 1 dell’elenco 1, a carico del capitolo 5100101; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.
  3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’anno 2002 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa “Contributi ai Comuni in conto capitale per l’utilizzo di materiali fonoassorbenti e fonoisolanti nell’edilizia e per la realizzazione di iniziative volte al contenimento di rumori prodotti da fonti fisse” lire 200 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
  4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio 2001 sono ridotti di lire 200 milioni.