Art. 1
(Modifiche alla l.r. 34/1992)
1. …………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………..
5. L’atto indicato al comma 6 bis dell’articolo 21 della l.r. 34/1992, cosi come aggiunto dal comma 3, è adottato entro centoventi giorni dall’entrata in vigore di questa legge.

Nota relativa all’articolo 1


Il comma 1 modifica il comma 1 dell’art. 4, l.r. 5 agosto 1992, n. 34.
Il comma 2 modifica il comma 5 dell’art. 15, l.r. 5 agosto 1992, n. 34.
Il comma 3 aggiunge i commi 6 bis e 6 ter all’art. 21, l.r. 5 agosto 1992, n. 34.
Il comma 4 modifica il comma 10 dell’art. 26, l.r. 5 agosto 1992, n. 34.

Art. 2
(Modifiche alla l.r. 7/1995)
1. …………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………..

Nota relativa all’articolo 2


Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell’art. 30, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 2 sostituisce le lettere a), c) e d) del comma 3 dell’art. 41, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.

Art. 3
(Modifica alla l.r. 15/1997)
1. …………………………………………………………………………………..

Nota relativa all’articolo 3


Il comma 1 sostituisce il secondo e il terzo periodo del comma 4 quinquies dell’art. 9, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.

Art. 4
(Disposizioni in materia di attività estrattive)
1. Nelle more dell’approvazione dell’aggiornamento del P.R.A.E. (Piano Regionale delle Attività Estrattive) vigente e fino alla entrata in vigore del nuovo P.R.A.E, in deroga alla programmazione prevista dai P.P.A.E. (Programmi Provinciali delle Attività Estrattive) per i soli materiali di difficile reperibilità, come previsti dallo stesso P.R.A.E., è consentito l’ampliamento dei progetti di coltivazione già autorizzati a norma della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) insistenti sui siti ubicati entro i poli e bacini estrattivi già individuati dai vigenti strumenti di pianificazione generali e di programmazione di settore entro la data di definitiva entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)).
2. L’ampliamento di cui al comma 1, quale variante sostanziale al progetto autorizzato, è soggetto al procedimento previsto all’articolo 13 della l.r. 71/1997. Tale ampliamento è consentito fino alla consistenza volumetrica del 30 per cento dei volumi complessivi di escavazione autorizzati e per i soli siti estrattivi in cui sia stato raggiunto almeno il 60 per cento del volume di scavo originariamente autorizzato.
3. L’ampliamento di cui al comma 1 è subordinato alla accertata regolarità del pagamento dei contributi di cui alla l.r. 71/1997 da parte dei soggetti proponenti, nonché alla disponibilità da parte dei medesimi di idonei impianti di lavorazione dei materiali estratti.
4. I quantitativi autorizzati ai sensi dell’ampliamento di cui al comma 1 sono scomputati da quelli individuati dall’aggiornamento del P.R.A.E. e dal recepimento del medesimo negli strumenti di programmazione provinciali.
5. Ai progetti di ampliamento di cui al comma 1 si applicano le esenzioni di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 30 (Nuove norme in materia di attività estrattive e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 “Norme per la disciplina delle attività estrattive”).

Art. 5
(Modifiche alla l.r. 24/1998)
1. …………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………..
3. I procedimenti di cui alla lettera s bis) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 24/1998, come inserita da questo articolo, in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, sono conclusi dai Comuni o dagli altri enti locali di cui al comma 2 dell’articolo 5 della medesima legge regionale.

Nota relativa all’articolo 5


Il comma 1 aggiunge la lettera s bis) al comma 2 dell’art. 4, l.r. 27 luglio 1998, n. 24.
Il comma 2 abroga la lettera a) del comma 1 dell’art. 5, l.r. 27 luglio 1998, n. 24.

Art. 6
(Modifica alla l.r. 20/2001)
1. …………………………………………………………………………………..

Nota relativa all’articolo 6


Il comma 1 aggiunge l’art. 38 ter nel Capo V, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Art. 7
(Modifica alla l.r. 32/2001)
1. …………………………………………………………………………………..

Nota relativa all’articolo 7


Il comma 1 aggiunge il comma 3 bis all’art. 3, l.r. 11 dicembre 2001, n. 32.

Art. 8
(Modifiche alla l.r. 13/2003)
1. …………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………..
3. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, riorganizza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la rete dei servizi sanitari e socio-sanitari e adotta i provvedimenti attuativi conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Nota relativa all’articolo 8


I commi 1 e 2 modificano l’Allegato A, l.r. 20 giugno 2003, n. 13.

Art. 9
(Modifiche alla l.r. 15/2005)
1. …………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………..

Nota relativa all’articolo 9


Il comma 1 modifica il comma 4 dell’art. 7, l.r. 23 febbraio 2005, n. 15.
Il comma 2 modifica il comma 5 dell’art. 7, l.r. 23 febbraio 2005, n. 15.

Art. 10
(Modifiche alla l.r. 36/2005)
1. …………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………..
3. In sede di prima applicazione di questo articolo, gli organi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 36/2005, operanti alla data di entrata in vigore di questa legge, restano in carica per ulteriori due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Nota relativa all’articolo 10


Il comma 1 modifica il comma 1 dell’art. 23, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 2 modifica il comma 5 dell’art. 23 bis, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.

Art. 11
(Modifiche alla l.r. 5/2012)
1. …………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………..

Nota relativa all’articolo 11


Il comma 1 aggiunge la lettera b bis) al comma 1 dell’art. 2, l.r. 2 aprile 2012, n. 5.
Il comma 1 aggiunge l’art. 14 bis, l.r. 2 aprile 2012, n. 5.

Art. 12
(Modifica alla l.r. 17/2015)
1. …………………………………………………………………………………..

Nota relativa all’articolo 12


Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell’art. 9 bis, l.r. 20 aprile 2015, n. 17.

Art. 13
(Modifica alla l.r. 19/2015)
1. …………………………………………………………………………………..

Nota relativa all’articolo 13


Il comma 1 aggiunge il comma 5 bis all’art. 18, l.r. 20 aprile 2015, n. 19.

Art. 14
(Modifiche alla l.r. 30/2015)
1. …………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………..
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale e la Fondazione provvedono agli adempimenti necessari all’attuazione dell’articolo 4 della l.r. 30/2015, come modificato da questa legge. Entro lo stesso termine la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui al comma 2 bis dell’articolo 4 della l.r. 30/2015, come inserito dal comma 2.

Nota relativa all’articolo 14


Il comma 1 modifica l’alinea del comma 1 dell’art. 4, l.r. 28 dicembre 2015, n. 30.
Il comma 2 aggiunge i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies all’art. 4, l.r. 28 dicembre 2015, n. 30

Art. 15
(Modifiche alla l.r. 4/2017)
1. …………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………..

Nota relativa all’articolo 15


Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell’art. 9, l.r. 20 febbraio 2017, n. 4.
Il comma 2 aggiunge il comma 4 bis all’art. 9, l.r. 20 febbraio 2017, n. 4.

Art. 16
(Modifica alla l.r. 4/2019)
1. …………………………………………………………………………………..

Nota relativa all’articolo 16


Il comma 1 aggiunge l’art. 4 bis, l.r. 20 febbraio 2019, n. 4.

Art. 17
(Modifica alla l.r. 17/2019)
1. …………………………………………………………………………………..

Nota relativa all’articolo 17


Il comma 1 modifica l’art. 10, l.r. 27 giugno 2019, n. 17.

Art. 18
(Invarianza finanziaria)
1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 19
(Dichiarazione d’urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.