Art. 1
(Articolo unico)
L’ art. 1 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 31, si applica anche agli edifici, aventi impianto edilizio preesistente, compresi nelle zone di completamento con destinazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici generali, o loro varianti, adottati dai comuni entro il 23 settembre 1980 e la cui approvazione, da parte della Regione, sia intervenuta o intervenga successivamente alla scadenza di tale termine.
In relazione a quanto previsto dal precedente comma, i comuni possono utilizzare le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 31, entro il 30 settembre 1981, fermo restando che l’attuazione dei relativi interventi edificatori è subordinata all’ approvazione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti da parte della Regione.