Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione promuove la riqualificazione urbana, favorendo il miglioramento della qualità ambientale e architettonica nonché l’equilibrata distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, al fine di eliminare le condizioni di degrado edilizio, ambientale e sociale delle aree edificate tramite l’integrazione tra la pianificazione urbanistica, la programmazione economica ed il progetto architettonico, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree industriali dismesse o comunque da riqualificare.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove con la presente legge interventi di riqualificazione urbana che interessano aree edificate in condizioni di degrado anche di diversa natura e condizione, ubicate nel territorio di uno o più comuni, in coerenza con la programmazione e la pianificazione regionale, provinciale e comunale.
3. Per l’attuazione della presente legge, la Regione, le Province ed i Comuni conformano la propria attività al metodo della concertazione con tutte le amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.
4. La Regione coordina, ai fini di un utilizzo integrato, le risorse destinate agli interventi di cui alla presente legge con quelle destinate al risanamento ambientale, al turismo sostenibile, all’artigianato tradizionale e al recupero dei beni architettonici.

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge sono definiti programmi di riqualificazione urbana (PRU) i programmi che disciplinano le modalità per il recupero delle aree edificate in condizioni di degrado.
2. I PRU comprendono:
a) i programmi di recupero urbano di cui all’articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 38, recante disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia);
b) i programmi integrati di intervento di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica);
c) i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994;
d) i contratti di quartiere di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997;
e) i programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998;
f) i contratti di quartiere II di cui ai decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti 27 dicembre 2001 e 30 dicembre 2002;
g) i programmi di cui all’articolo 27 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti);
h) i programmi, comunque denominati, che prevedono il recupero di aree edificate degradate tramite l’intervento unitario di più soggetti pubblici e privati, con tempi di attuazione definiti.
3. Sono definiti programmi di riqualificazione intercomunali (PRI) i programmi di cui al comma 1 che disciplinano la riqualificazione di aree urbane degradate comprese nel territorio di due o più comuni.

Art. 3
(Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni)
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione degli interventi di cui alla presente legge e in particolare quelle concernenti:
a) l’approvazione del Quadro conoscitivo regionale per la riqualificazione urbana, di seguito denominato Quadro;
b) l’individuazione dei criteri per l’utilizzazione delle risorse regionali, statali e comunitarie necessarie per l’attuazione del Quadro, compreso il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale;
c) l’incentivazione e l’attuazione di interventi eco-sostenibili nell’ambito della riqualificazione urbana e territoriale;
d) il monitoraggio e il controllo, mediante l’utilizzo dell’Osservatorio regionale della condizione abitativa di cui all’articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);
e) la promozione e l’organizzazione di studi e ricerche per il miglioramento continuo della qualità degli interventi di riqualificazione urbana e territoriale.
2. Le Province esercitano le funzioni ad esse assegnate dalla legge in caso di variazione degli strumenti urbanistici e in particolare le funzioni concernenti:
a) la partecipazione alla formazione del Quadro, di concerto con la Regione e i Comuni;
b) la promozione della formazione e dell’attuazione dei PRI, di concerto con i Comuni interessati;
c) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse per le politiche abitative previsti nei PRU e nei PRI;
d) l’organizzazione delle informazioni sull’attuazione dei programmi di propria competenza, attraverso l’Osservatorio regionale della condizione abitativa.
3. I Comuni esercitano in particolare le funzioni concernenti:
a) la partecipazione della formazione del Quadro con le modalità individuate dall’articolo 4;
b) la promozione e l’approvazione dei PRU, dei PRI e dei programmi di riqualificazione dei centri storici minori secondo le modalità stabilite dalla presente legge;
c) l’organizzazione delle modalità di partecipazione dei soggetti pubblici e privati ai PRU e ai PRI;
d) l’attuazione dei PRU, dei PRI e dei programmi di riqualificazione dei centri storici minori, per le parti di propria competenza;
e) il rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi compresi nei PRU e nei PRI, fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, comma 12;
f) la verifica della qualità degli interventi e delle garanzie degli operatori;
g) il controllo e la vigilanza sulla realizzazione degli interventi;
h) l’organizzazione delle informazioni sull’attuazione dei programmi di propria competenza, attraverso l’Osservatorio regionale della condizione abitativa.

Art. 4
(Quadro conoscitivo regionale per la riqualificazione urbana)
1. Il Quadro di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), individua le aree da riqualificare con l’evidenziazione delle problematiche prevalenti ed indica le relazioni tra le stesse ed i sistemi urbani e territoriali in cui sono inserite.
2. Ai fini della formazione del Quadro, i Comuni trasmettono alla Regione e alla Provincia l’individuazione e la descrizione delle aree da assoggettare alla riqualificazione urbana, mediante idonea cartografia, tenendo conto dell’eventuale interesse sovracomunale delle stesse, dell’eventuale presenza di impianti industriali dismessi, di aree ed immobili in stato di degrado situati all’interno di centri storici o in zone di ERP degradata, dell’emergere di problematiche di disagio sociale, della presenza di inquinamento ambientale o di immobili in contrasto che alterano l’identità dei luoghi. Trasmettono inoltre la scheda descrittiva delle principali caratteristiche fisiche, ambientali ed architettoniche e delle eventuali problematiche sociali presenti, compreso il ruolo e il significato da queste avuto nello sviluppo urbano e il loro ruolo attuale.
3. Il Quadro contiene, oltre ai dati indicati dal comma 2, i criteri per il finanziamento dei programmi di riqualificazione, che tengono conto delle condizioni socio-economiche del Comune interessato, del fabbisogno abitativo, della fattibilità tecnica e gestionale degli interventi, della chiarezza degli obiettivi e delle procedure, nonché della qualità della proposta, con priorità per gli interventi di cui agli articoli 8 e 9 relativamente alle risorse proprie della Regione.
4. La Giunta regionale approva il Quadro, sentite le Province, sentito il Consiglio delle autonomie locali, previo parere della Commissione consiliare competente.
5. Il Quadro è aggiornato, ogniqualvolta se ne presenti la necessità, sulla base dei dati nel frattempo pervenuti.

Nota relativa all’articolo 4


Così modificato dall’art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.

Art. 5
(Programma di riqualificazione urbana)
1. Il PRU è lo strumento di programmazione ed attuazione degli interventi da realizzare nelle aree da riqualificare, individuate nel Quadro, nei piani territoriali di coordinamento provinciali di cui all’articolo 12 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), o negli strumenti urbanistici comunali, ed ha valore di piano particolareggiato. Il PRU interessa ambiti urbani unitari ed è finalizzato ad incrementare la qualità urbana e architettonica delle aree da riqualificare e il loro corretto inserimento nel contesto urbano, promuovendo l’integrazione sociale degli abitanti, il risparmio energetico, l’architettura ecosostenibile e la realizzazione di abitazioni, con particolare riferimento a quelle da offrire in locazione. Il PRU prevede il contestuale intervento di più soggetti, l’utilizzazione di risorse pubbliche e private e disciplina le diverse categorie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione.
2. Il PRU contiene:
a) la dettagliata descrizione degli interventi da realizzare, ivi comprese le opere di urbanizzazione, con l’indicazione del prevalente interesse pubblico degli stessi e delle risorse necessarie e disponibili;
b) le risultanze delle consultazioni pubbliche, volte alla definizione di soluzioni condivise;
c) l’elenco delle unità immobiliari da riqualificare con l’indicazione delle proprietà e delle destinazioni d’uso attuali e di progetto;
d) le soluzioni progettuali elaborate in scala adeguata e le modalità di partecipazione dei soggetti interessati all’attuazione del programma;
e) i costi degli interventi e la ripartizione degli stessi tra i soggetti partecipanti;
f) l’individuazione dei nulla osta, permessi, autorizzazioni, atti di assenso necessari alla realizzazione degli interventi con l’indicazione dei tempi necessari per il loro rilascio;
g) le diverse fasi di realizzazione degli interventi e la loro durata;
h) l’individuazione delle eventuali varianti che il PRU comporta agli strumenti urbanistici generali del Comune.
3. Il PRU interessa le aree edificate aventi qualunque destinazione urbanistica, ad esclusione delle Zone E agricole di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, anche se altrimenti denominate negli strumenti urbanistici comunali.
4. La Regione, con proprio regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva i criteri per la determinazione della prevalenza dell’interesse pubblico di cui al comma 2, lettera a), che tengano conto della relazione sulle convenienze economiche che rispettivamente realizzano il soggetto pubblico e il soggetto privato a seguito dell’attuazione del PRU, sulla base di specifici indicatori e costi parametrici, considerando tra l’altro la valorizzazione fondiaria conseguente all’eventuale variante urbanistica.
5. La Regione e la Provincia possono concorrere al finanziamento del PRU utilizzando le risorse destinate agli interventi per le politiche abitative o ad altri settori di intervento di propria competenza.

Art. 6
(Formazione e approvazione del PRU)
1. Ai fini della formazione del PRU, il Comune individua il perimetro delle aree da riqualificare, definendone il prevalente interesse pubblico, nonché le risorse necessarie e disponibili per la realizzazione degli interventi e indirizza e coordina altresì la partecipazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti.
2. Il Comune promuove il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati nella formazione del PRU attraverso un concorso pubblico, aperto a tutti i soggetti interessati a partecipare alla realizzazione della riqualificazione, stabilendo i tempi e le modalità di presentazione delle relative proposte.
3. Le proposte avanzate dai soggetti di cui al comma 2 devono contenere lo studio di fattibilità degli interventi e il loro progetto preliminare.
4. Nel caso in cui nell’ambito delle aree interessate dal PRU si trovino immobili di proprietà privata o appartenenti al patrimonio disponibile di altri enti pubblici, il Comune può attivare, in luogo del concorso pubblico di cui al comma 2, procedure negoziali con gli interessati volte a definire le forme della loro partecipazione al programma, fissandone i termini e le modalità.
5. Prima dell’adozione del PRU, ai sensi di quanto previsto all’articolo 5, comma 2, lettera b), della presente legge, il Comune garantisce le forme più appropriate di partecipazione pubblica.
6. Qualora nei termini fissati ai sensi del comma 4 non si raggiunga l’intesa con i proprietari interessati, il Comune invita gli stessi a partecipare al concorso pubblico di cui al comma 2.
7. Espletate le procedure partecipative di cui ai commi precedenti, il Comune elabora il PRU secondo le disposizioni di cui all’articolo 5.
8. Il PRU è adottato dal Comune ed è depositato per sessanta giorni consecutivi presso la segreteria del Comune medesimo. Dell’avvenuto deposito è data notizia al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio e pubblicato nelle pagine locali di almeno un giornale quotidiano a diffusione regionale, nonché mediante appositi manifesti. Durante i sessanta giorni del deposito i soggetti interessati possono presentare osservazioni ed opposizioni.
9. Il Comune, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 8, approva il PRU, decidendo contestualmente sulle osservazioni ed opposizioni presentate.
10. Per l’acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni, si procede mediante conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
11. Le variazioni al PRU che comportano la soppressione totale o parziale degli interventi o delle opere di urbanizzazione previsti, o cambi di destinazione d’uso degli immobili che utilizzano risorse pubbliche, sono approvate dal Comune previa convocazione di una conferenza di servizi con tutti gli enti interessati.
12. Il Comune stabilisce i casi in cui il PRU sostituisce il permesso di costruire.
13. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera h), il PRU è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dell’articolo 26 bis della l.r. 34/1992.

Art. 7
(Programma di recupero intercomunale)
1. Il PRI disciplina la riqualificazione di aree edificate degradate che si trovano nel territorio di due o più Comuni, ha i contenuti di cui all’articolo 5 ed è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e dell’articolo 26 bis della l.r. 34/1992. Si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 6.
2. Il PRI ha lo scopo di conferire nuovo carattere urbano ad aree e costruzioni residenziali, produttive e infrastrutturali degradate anche attraverso la realizzazione di spazi ed attrezzature comuni, in modo da migliorare la loro qualità ambientale e paesistica.
3. La redazione della proposta di PRI può essere effettuata d’intesa tra i Comuni interessati, con l’indicazione del Comune incaricato di svolgere le attività di coordinamento.

Art. 8
(Programmi di riqualificazione dei centri storici minori)
1. Sono definiti programmi di riqualificazione dei centri storici minori i PRU volti al recupero edilizio e urbanistico di complessi edilizi e parti di centri urbani di Comuni collinari e montani con popolazione inferiore a tremila abitanti, aventi caratteristiche di pregio sotto il profilo storico-architettonico.
2. Il Quadro contiene i criteri e le modalità per agevolare la formazione dei programmi di riqualificazione dei centri storici minori, prevedendo anche la facoltà per i Comuni di ridurre l’ammontare degli oneri di urbanizzazione e del contributo relativo al costo di costruzione degli interventi in essi inseriti.
3. I programmi di riqualificazione di cui al presente articolo perseguono la conservazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente, la valorizzazione degli spazi pubblici, il miglioramento ambientale, l’adeguamento tecnologico delle opere di urbanizzazione e l’integrazione fra le risorse pubbliche e private.
4. L’integrazione delle risorse di cui al comma 3 può avvenire mediante l’accesso a contributi pubblici da parte di privati fino ad un massimo del 35 per cento del costo del recupero calcolato secondo i limiti di costo stabiliti per gli interventi di edilizia agevolata o l’assegnazione di contributi per le politiche abitative da regolamentare nell’ambito dei relativi programmi regionali e provinciali.
5. Gli immobili privati di interesse storico ed architettonico recuperati possono essere resi accessibili al pubblico secondo modalità concordate tra il Comune ed i proprietari.

Art. 9
(Opere in contrasto)
1. Sono definite opere in contrasto le costruzioni ed i manufatti che, per dimensioni plani-volumetriche, per caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo permanente l’identità storica, culturale e paesaggistica dei luoghi.
2. Le opere in contrasto sono inserite nel Quadro su segnalazione dei Comuni.
3. Il Comune stabilisce le modalità per l’eliminazione o la trasformazione delle opere in contrasto, anche tramite PRU, al fine di ripristinare il valore paesistico, architettonico e ambientale del luogo.
4. Al fine di cui al comma 3, il Comune può attivare una procedura negoziale ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 241/1990, nonché promuovere la partecipazione dei soggetti interessati mediante procedure di evidenza pubblica o accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e dell’articolo 26 bis della l.r. 34/1992 qualora l’intervento comporti variante allo strumento urbanistico generale del Comune.

Art. 10
(Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere)
1. L’approvazione dei programmi e degli interventi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da essi previste e contiene l’indicazione dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori e delle espropriazioni da effettuare con le modalità previste dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
2. Entro trenta giorni dalla sua approvazione l’atto è affisso all’albo pretorio del Comune e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché notificato ai proprietari degli immobili interessati.
3. Qualora i proprietari degli immobili da recuperare non partecipino all’intervento di riqualificazione nelle forme di cui alla presente legge, il Comune può procedere all’espropriazione, assegnando gli immobili secondo quanto previsto dal programma approvato.

Art. 11
(Società di trasformazione urbana)
1. I programmi e gli interventi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 possono essere attuati anche attraverso una società di trasformazione urbana, costituita ai sensi dell’articolo 120 del d.lgs. 267/2000.
2. Le opere pubbliche da realizzare nell’ambito degli interventi previsti dalla presente legge possono essere eseguite dal socio privato, a condizione che questi sia stato appositamente scelto in base a procedure di evidenza pubblica e sia qualificato ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
3. I proprietari degli immobili ricadenti nelle aree interessate dagli interventi possono partecipare alla società di cui al comma 1 mediante conferimento degli immobili medesimi, secondo le procedure di cui all’articolo 6, comma 4.

Art. 12
(Disposizioni finanziarie)
1. Le risorse necessarie per l’attuazione della presente legge vengono stabilite annualmente con l’approvazione della legge di bilancio.

Art. 13
(Disposizioni transitorie e finali)
1. In sede di prima applicazione, i Comuni inviano la documentazione di cui all’articolo 4, comma 2, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Province esprimono il proprio parere alla Regione nei tre mesi successivi. La Giunta regionale approva il Quadro nei quattro mesi successivi al termine stabilito per l’invio della documentazione da parte delle Province.
2. Qualora i programmi approvati ai sensi della presente legge, scaduti i termini previsti dai programmi stessi e da eventuali proroghe motivate, non siano stati attuati, gli eventuali finanziamenti e contributi vengono revocati, e le varianti urbanistiche approvate per la loro realizzazione si intendono decadute.
3. ………………………………………………………………………………..

Nota relativa all’articolo 13


Il comma 3 aggiunge l’art. 26 bis alla l.r. 5 agosto 1992, n. 34.

Art. 14
(Aree produttive ecologicamente attrezzate)
1. La Regione in attuazione dell’articolo 26 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e degli articoli 2, 10 e 19 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), definisce aree produttive ecologicamente attrezzate quelle aree destinate ad attività industriali, artigianali e commerciali dotate di requisiti urbanistico-territoriali, edilizi ed ambientali di qualità, nonché di infrastrutture, sistemi tecnologici e servizi caratterizzati da forme di gestione unitaria, atti a garantire un efficiente utilizzo delle risorse naturali ed il risparmio energetico.
2. Con successive linee guida, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Regione definisce tra l’altro:
a) i requisiti urbanistico-territoriali, edilizi ed ambientali di qualità;
b) le infrastrutture, i sistemi tecnologici ed i servizi di cui devono essere dotate le aree, le loro modalità di utilizzo da parte delle imprese nonché le loro forme di gestione unitaria;
c) i criteri, i tempi e le modalità per la caratterizzazione dei nuovi insediamenti come aree produttive ecologicamente attrezzate;
d) i criteri per riqualificare le aree produttive esistenti secondo gli standard delle aree produttive ecologicamente attrezzate;
e) i criteri per la semplificazione amministrativa a favore delle attività produttive insediate nelle aree produttive ecologicamente attrezzate;
f) le modalità per favorire l’implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area e la loro successiva certificazione;
g) le modalità di eventuale acquisizione dei terreni compresi nelle aree produttive ecologicamente attrezzate.
2 bis. L’individuazione e l’attestazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate sono effettuate dal Comune territorialmente competente, in conformità a quanto stabilito dalle linee guida di cui al comma 2, anche avvalendosi del supporto tecnico degli uffici competenti della Regione o della Provincia.