Sommario

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13

Art. 1
L’esercizio delle funzioni in materia urbanistica trasferite o delegate alla Regione dal D.P.R. 15.1.1972 n. 8 è specificamente regolato dalle norme della presente legge, fino all’entrata in vigore della legge urbanistica regionale.

Art. 2
Il consiglio regionale, sentito il comitato urbanistico regionale di cui agli artt. 4 e seguenti della presente legge, esercita le seguenti funzioni in
materia urbanistica:
a) approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall’art. 5 della legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;
b) determinazione dell’estensione del piano intercomunale previsto dall’art. 12 della citata legge n. 1150 e sua approvazione;
c) approvazione dell’elenco dei comuni soggetti all’obbligo del piano regolatore generale;
d) costituzione, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, dei consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili ai sensi dell’art. 28 della legge 22.10.1971 n. 865;
e) approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all’art. 5 della legge 29.6.1939 n. 1497;
f) approva i piani urbanistici redatti a norma dell’art. 7 della legge 3.12.1971 n. 1102;
g) autorizza i comuni alla formazione dei piani delle aree da destinarsi a insediamenti produttivi ai sensi dell’art. 27 della legge 22.10.1972 n. 865 che rivestono rilevante interesse ai fini dell’assetto territoriale.

Art. 3
La giunta regionale esercita tutte le altre funzioni in materia urbanistica.
Deve sentire il parere del comitato urbanistico regionale di cui agli artt. 4 e seguenti della presente legge in tutti i casi in cui dalla legislazione statale è previsto in materia urbanistica il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici e nel caso di regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione.

Art. 4
E’ costituito il comitato urbanistico regionale.
Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o da un assessore delegato dal presidente.
Il comitato è composto:
a) da sei esperti in discipline relative all’assetto del territorio in cui tre nominati dal consiglio regionale, con voto limitato a due, e tre designati dalla giunta regionale;
b) da tre funzionari della regione, di cui due dell’ufficio programma;
c) da quattro rappresentanti delle amministrazioni comunali designati due dalla sezione regionale dell’ANCI e due dalla sezione regionale dell’UNCEM;
d) da un rappresentante delle amministrazioni provinciali designato dalla sezione regionale dell’UPI.
Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta e dura in carica trenta mesi.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Regione designato dalla giunta, senza diritto di voto.


Art. 5

Alle riunioni del comitato, su invito del presidente, possono essere chiamati per fornire pareri, chiarimenti e notizie, funzionari della regione, di uffici periferici dell’amministrazione statale o di aziende autonome dell’amministrazione statale o di enti pubblici.
Tali funzionari dovranno assentarsi al momento del voto.

Art. 6
Gli enti locali possono chiedere di essere rappresentati nelle riunioni al cui ordine del giorno sia iscritta la discussione su strumenti urbanistici da essi adottati.
A tal fine la segreteria del comitato comunica tempestivamente agli enti locali interessati la data, l’ora e il luogo in cui deve tenersi la riunione per la discussione sugli strumenti urbanistici di cui sopra.
I rappresentanti degli enti locali hanno diritto di intervento durante la discussione, ma debbono assentarsi al momento del voto.

Art. 7
Fino al momento in cui non sarà diversamente disposto dalla legge regionale, il comitato urbanistico regionale esprime parere in tutti i casi previsti dagli artt. 2 e 3 della presente legge.
Il parere del comitato non è in alcun caso vincolante.

Art. 8
Per lo svolgimento delle proprie funzioni e anche ai fini della istruzione delle pratiche, il comitato può avvalersi del personale dell’amministrazione regionale.

Art. 9
Il comitato è convocato dal suo presidente.
Esso deve essere convocato quando lo richieda la giunta ovvero l’ufficio di presidenza del consiglio regionale.
Le convocazioni debbono essere disposte con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo i casi di urgenza, per i quali il termine minimo è di due giorni.
Ai membri del comitato estranei all’amministrazione regionale è corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza di L. 20.000 oltre al rimborso delle spese.


Art. 10

Le sedute del comitato sono valide solamente se è presente la maggioranza dei componenti del comitato.
Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.
I membri che sono dissenzienti in tutto o in parte del parere espresso dalla maggioranza possono chiedere che siano riportate a verbale le ragioni del loro dissenso.
Il parere e i verbali delle riunioni che si riferiscono alla questione relativa debbono essere tempestivamente comunicati alla giunta regionale o all’ufficio di presidenza del consiglio regionale.
Al momento del voto e ai fini della sua validità non possono essere presenti altre persone, oltre quelle indicate dall’art. 4.

Art. 11
I pareri favorevoli espressi dal consiglio superiore dei lavori pubblici sui piani regolatori generali trasmessi alla Regione precedentemente all’entrata in vigore della presente legge possono sostituire nella procedura di approvazione dei piani medesimi, quelli previsti dalla presente legge.


Art. 12

All’onere per il funzionamento del comitato, previsto per l’anno 1972 in L. 1.000.000, si fa fronte con lo stanziamento che viene istituito nello stato di previsione della spesa con la denominazione “gettoni di presenza ai membri del comitato urbanistico regionale” e con una dotazione di L. 1.000.000.
In corrispondenza dell’istituzione del capitolo di cui al comma precedente, lo stanziamento del cap. 2672 “fondo di riserva per le spese impreviste” è ridotto di pari importo.
Per gli anni successivi, sarà provveduto a iscrivere, nei relativi stati di previsione della spesa, idonei stanziamenti a carico del capitolo corrispondente al cap. 1531.


Art. 13

Fino a quando il consiglio regionale non avrà approvato le linee dell’assetto territoriale della Regione, i piani regolatori generali saranno approvati dalla giunta sentito anche il parere della competente commissione consiliare.