Art. 1
Nei comuni dotati di programma di fabbricazione, che non abbiano adottato il programma dei vincoli previsto dagli articoli 1 e seguenti della L.R. 22.5.1975, n. 45, i programmi puluriennali di attuazione (P.P.A.) adottati ai sensi del titolo I della L.R. 26.4.1979, n. 18, tengono luogo del programma dei vincoli ad ogni effetto ed in particolare ai fini della individuazione di aree preordinate all’esproprio o da vincolare all’assoluta inedificabilità.

Art. 2
Il secondo comma, lett. c), dell’art. 5 della L.R. 26.9.1979, n. 18, va inteso nel senso che i comuni obbligati all’adozione dei programmi pluriennali di attuazione sono tenuti a prevedere in essi una quota compresa tra il 40 e il 70 per cento del fabbisogno abitativo di cui alla legge 18.4.1962, n. 167.