Art. 1

Per la concessione, ai comuni e loro consorzi, dei contributi di cui all’art. 1 della L.R. 16-1-1974, n. 4, è autorizzato un ulteriore limite di impegno trentacinquennale di lire 220 milioni.
La misura dei contributi di cui al comma precedente è stabilita, per le opere da eseguirsi in applicazione della presente legge, nell’8 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con il gettito dei tributi regionali e con le quote del gettito dei tributi erariali devoluti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all’art. 8 della legge 16-5-1970, n. 281.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al primo comma del presente articolo sono iscritte, per l’anno 1976, a carico del capitolo 2043201 dello stato di previsione della spesa del detto anno, in aumento della dotazione stabilita con l’art. 3 della L.R. 16-1-1974, n. 4, e per gli anni dal 1977 al 2010, a carico dei capitoli corrispondenti.
Alla copertura della spesa relativa all’anno 1976 si provvede:

  • quanto a lire 70 milioni, con le disponibilità del “fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per gli investimenti” del bilancio 1975, utilizzate ai sensi della legge 7-2-1955, n. 64;
  • quanto a lire 150 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2147001 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1976 “fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per gli investimenti”.
    Alle spese di cui al capitolo 2043201 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1976 si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell’art. 36 del regio decreto 18-11-1923, n. 2440.
    La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.