Art. 1

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Nota relativa all’articolo 1
Sostituisce l’art. 8, l.r. 20 marzo 1975, n. 17.

Art. 2

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Nota relativa all’articolo 2
Sostituisce l’art. 18, l.r. 20 marzo 1975, n. 17.

Art. 3

La giunta regionale è autorizzata a istituire negli stati di previsione dell’entrata e della spesa per l’anno 1975, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni, i capitoli di cui all’articolo precedente, con la denominazione e la dotazione ivi indicate.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.