Art. 1
(Interventi per agevolare la realizzazione di opere pubbliche)
Per agevolare la esecuzione dei lavori di costruzione, completamento, ampliamento e sistemazione di opere pubbliche, nonchè la realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità , di competenza e di interesse degli enti locali indicati nel successivo art. 2, la Regione concede un contributo annuo costante nella misura del 5 per cento sull’ammontare della spesa riconosciuta necessaria, per la durata di 35 anni.
La misura del contributo è elevata al 7 per cento per le opere da realizzarsi nel territorio di comuni compresi nelle circoscrizioni delle comunità montane.

Art. 2
(Opere ammissibili)
I contributi di cui al precedente articolo sono concessi alle province, ai comuni, alle comunità montane e ai consorzi tra gli enti predetti per la realizzazione delle seguenti opere pubbliche e infrastrutture di pubblica utilità:
a) costruzione, completamento, ampliamento e sistemazione degli acquedotti, compresi quelli delle zone rurali;
b) costruzione, completamento, ampliamento e sistemazione delle fognature e di impianti di depurazione delle acque reflue;
c) impianti di adduzione secondaria per la distribuzione di gas metano per usi domestici e industriali;
d) costruzione, ampliamento, completamento e sistemazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di origine industrale;
e) costruzione di impianti per mercati all’ingrosso di prodotti ittici, zootecnici e ortofrutticoli.
Tali contributi possono altresì essere concessi, su richiesta degli enti di cui al comma precedente, al consorzio di bonifica territorialmente competente.

Art. 3
(Formazione e approvazione dei programmi di opere pubbliche)
La giunta regionale, per ciascuno degli interventi di cui all’art. 2 della presente legge, è autorizzata alla concessione dei contributi sulla base della graduatoria formata ai sensi del comma secondo del presente articolo e nell’osservanza dei limiti di intervento settoriale e territoriale stabiliti nell’allegato A.
Nella formazione della graduatoria sono considerati prioritari nell’ordine:
1) i completamenti di opere parzialmente realizzate e non potute completare per insufficiente finanziamento;
2) le opere e i servizi aventi dimensione comprensoriale;
3) le opere da realizzarsi e i servizi da attuarsi in comuni di interesse turistico o storico;
4) le opere da realizzarsi e i servizi da attuarsi che presentino il più alto indice di redditività sociale ed economica quale risulta dall’analisi dei benefici sociale ed economici che si intendono conseguire, evidenziare dai relativi indicatori di prodotti;
5) le opere da realizzarsi e i servizi da attuarsi nei comuni compresi nelle zone di influenza della cassa per gli interventi straordinari per il mezzogiorno;
6) i lavori per la trasformazione di importanti opere, anche se realizzate, totalmente o in parte, con diversa destinazione.
Il 45 per cento del totale degli investimenti è riservato prioritariamente per le opere da realizzarsi nel territorio dei comuni compresi nelle circoscrizioni delle comunità montane e dei comuni compresi nella speciale legislazione per il mezzogiorno.
Le opere che non possono essere integralmente finanziate sono suddivise dall’ente interessato in lotti funzionali.
Sono escluse dalla graduatoria di cui al primo comma del presente articolo le opere che risultano in contrasto con le linee del piano regionale di assetto del territorio o del piano regionale di sviluppo economico.

Art. 4
(Interventi per favorire la pubblicizzazione dei servizi di trasporto)
La Regione promuove, anche prima della adozione del piano generale dei trasporti, la costituzione di consorzi di rilevanza regionale tra enti locali, per la gestione di servizi pubblici di trasporto.

Art. 5
(Concessione di contributi per interventi nel settore dei trasporti)
Ai consorzi previsti dal precedente art. 4, la Regione concede:
1) un contributo in capitale nella misura non superiore al 50 per cento, sull’ammontare della spesa riconosciuta ammissibile per l’acquisto dei materiali rotabili e per l’acquisizione alla gestione pubblica dei servizi di trasporto di linea extraurbani per viaggiatori;
2) un contributo annuo costante per 35 anni, nella misura del 5 per cento sull’ammontare della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l’ampliamento, il riattamento e la sistemazione di stabili destinati o da destinarsi ad autorimesse od officine, per i relativi impianti fissi; la misura del contributo è elevata al 7 per cento per le opere da realizzarsi nel territorio di comuni compresi nelle circoscrizioni delle comunità montane.
Fino a quando non saranno costituiti i consorzi di cui al predetto art. 4, i contributi previsti nel primo comma del presente articolo sono concessi agli enti locali, alle aziende pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica e alle società cooperative costituite tra i soci lavoratori aventi per scopo la gestione dei servizi pubblici di trasporto.

Art. 6
(Formazione del piano degli interventi nel settore dei trasporti)
I contributi di cui all’art. 5 della presente legge sono concessi con decreto del presidente della Regione sulla base dei piani di investimento presentati dai consorzi, dagli enti, aziende e società previsti nel predetto art. 5, approvati dalla giunta regionale e sono riservati prioritariamente, per una quota pari al 45 per cento, per il finanziamento dei piani di investimento riguardanti territori dei comuni compresi nelle circoscrizioni delle comunità montane.

Art. 7
(Programma di elettrificazione in zone rurali)
Per la concessione di contributi in conto capitale per l’attuazione di un programma di elettrificazione in zone rurali di cui alla legge regionale 29.8.1973, n. 25, è autorizzata la spesa di L. 2.100 milioni.

Art. 8
(Mutuo per il finanziamento interventi elettrificazione rurale)
Per il finanziamento degli oneri relativi alla attuazione del programma di elettrificazione in zone rurali, la giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo passivo di L. 2.100.000.000, alle migliori condizioni praticate dal mercato finanziario, purché il tasso di interesse annuo non superi il limite del 14 per cento, da estinguersi nel periodo massimo di anni 30 a rate costanti posticipate con gli istituti di credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12.3.1936, n. 375, convertito nella legge 7.4.1938, n. 636 e successive modificazioni e integrazioni, o con istituti o enti assicurativi e providenziali autorizzati per legge.
Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese accessorie necessarie al suo perfezionamento fanno carico alla Regione.

Nota relativa all’articolo 8


Così sostituito dall’art. 1, l.r. 30 marzo 1975, n. 21.

Art. 9
(Approvazione progetti)
I progetti delle opere comprese nei piani redatti ai sensi dell’art. 3 della presente legge sono approvati con decreto del presidente della Regione. Con lo stesso decreto sono concessi i contributi previsti dal precedente art. 1 e viene nominato un collaudatore scelto tra quelli iscritti in apposito elenco predisposto annualmente dalla giunta regionale.
I collaudatori eseguono il collaudo in corso d’opera.

Art. 10
(Dati statistici)
Gli enti interessati comunicano ogni mese agli uffici competenti della Regione i dati statistici sulla realizzazione delle opere finanziate, corredandoli della relazione del direttore dei lavori.
La giunta, sulla base degli elementi pervenuti, promuove le iniziative utili ad assicurare la più spedita realizzazione dei programmi.

Art. 11
(Dichiarazioni di pubblica utilità delle opere e appalto dei lavori)
L’approvazione dei progetti per l’esecuzione delle opere previste dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità e urgenza delle opere stesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 della legge 25.6.1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni.
Gli enti beneficiari delle provvidenze recate dalla presente legge sono autorizzati a indire le gare d’appalto e a procedere alla consegna dei lavori, nonchè a ordinare le forniture, sulla base del semplice affidamento alla concessione dei mutui da parte degli istituti mutuanti.
Le gare andate deserte per l’aggiudicazione dei lavori ammessi a godere dei contributi della presente legge, possono essere rinnovate con ammissione di offerte in aumento e sono espletate senza alcuna autorizzazione.
In relazione alla aggiudicazione dei lavori con offerte in aumento, è concessa una integrazione del contributo sulla maggiore spesa entro il limite del 10 per cento dell’importo inizialmente ammesso a godere dei benefici di cui al precedente art. 1.
La progettazione e la realizzazione delle opere assistite dai contributi regionali di cui alla presente legge possono essere effettuate mediante appalto concorso con il sistema della concessione previa autorizzazione della giunta regionale.
Una quota pari al 10 per cento dei finanziamenti di L. 2.562.870.000 previsti dalla presente legge è riservata per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dagli appalti in aumento di cui al terzo e quarto comma del presente articolo.

Art. 12
(Assistenza regionale nella progettazione delle opere)
Per la progettazione delle opere assistite dai contributi previsti nella presente legge, gli enti beneficiari sprovvisti di propri uffici tecnici adeguatamente attrezzati, possono chiedere al presidente della giunta regionale di potersi avvalere degli uffici tecnici della Regione, delle province e dei consorzi di bonifica.
L’assistenza degli uffici tecnici regionali è gratuita; restano a carico degli enti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma precedente i soli oneri relativi alla corresponsione delle indennità previste dalla legge per i sopralluoghi da effettuarsi dal personale dei detti uffici tecnici.

Art. 13
(Pagamento dei contributi in annualità costanti)
I contributi in annualità costanti sono erogati direttamente agli enti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio di ammortamento dei mutui, con provvedimento del presidente della Regione.
Quando il mutuo sia contratto per durata inferiore a quello della concessione del contributo, il contributo della Regione è corrisposto direttamente all’ente beneficiario dalla data di scadenza del mutuo al termine stabilito per la concessione.
I contributi sono altresì corrisposti agli enti beneficiari nel caso di riscatto dei mutui prima della scadenza, con decorrenza dalla dichiarazione dell’avvenuto riscatto da parte degli enti mutuanti.
I contributi regionali possono essere ceduti dagli enti beneficiari agli istituti di credito o ad altri istituti autorizzati dalle leggi dello Stato.

Art. 14
(Fidejussione della Regione)
I mutui da contrarsi dagli enti locali per il finanziamento delle opere ammesse a beneficiare del contributo regionale sono garantiti dalla Regione mediante fidejussione concessa con decreto del presidente della Regione.
Per gli effetti di cui al comma precedente, la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con gli istituti mutuanti.

Art. 15
(Non cumulabilità dei contributi)
Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre eventualmente concesse dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici per le medesime finalità.

Art. 16
(Disposizioni finanziarie)
Per la concessione dei contributi previsti all’art. 2 e all’art. 5 – punto 2 – della presente legge, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno trentacinquennale:
1) per i contributi nella costruzione di opere fognarie e di impianti di depurazione delle acque reflue, L. 944.000.000;
2) per i contributi nella costruzione di opere acquedottistiche, L. 956.000.000;
3) per i contributi nella costruzione di impianti di smaltimento di rifiuti solidi, L. 115.000.000;
4) per i contributi nella costruzione di metanodotti, L. 287.000.000;
5) per la costruzione di mercati all’ingrosso, L. 12.000.000;
6) per i contributi nella costruzione, ampliamento, riattamento e sistemazione di locali per autorimesse e officine e relativi impianti, L. 60.000.000.
Le somme occorrenti per il pagamento della prima annualità dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate a carico di appositi capitoli da istituirsi nel titolo secondo – Spese in conto capitale – dello stato di previsione della spesa per l’anno 1975 con le seguenti denominazioni e le dotazioni controindicate:
– “Contributi costanti trentacinquennali a favore di enti locali per la realizzazione di opere di fognature e di impianti di depurazione delle acque reflue”, L. 944.000.000;
– “Contributi costanti trentacinquennali a favore di enti locali per la realizzazione di opere acquedottistiche comprese quelle delle zone rurali”, L. 956.000.000;
– “Contributi costanti trentacinquennali a favore di enti locali per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di origine industriale”, L. 115.000.000;
– “Contributi costanti trentacinquennali a favore di enti locali per la realizzazione di impianti di distribuzione del gas metano per usi domestici e industriali”, L. 287.000.000;
– “Contributi costanti trentacinquennali a favore di enti locali per la realizzazione di opere per la costruzione di mercati all’ingrosso”, L. 12.000.000;
– “Contributi costanti trentacinquennali a favore di enti locali o di aziende pubbliche o a partecipazione pubblica operanti nel settore degli autoservizi di linea per viaggiatori, per costruzione, ampliamento, riattamento e sistemazione di locali per autorimesse e officine e relativi impianti”, L. 60.000.000.
Per gli anni successivi, si provvederà con i fondi da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti a quelli istituiti per effetto del comma precedente.
E’ autorizzata la spesa di L. 450 milioni per la concessione di contributi in capitale a favore di enti locali o di aziende pubbliche o a partecipazione pubblica operanti nel settore degli autoservizi di linea per viaggiatori per l’acquisizione di materiale rotabile e per l’acquisizione alla gestione pubblica dei servizi di trasporto di linea extraurbani per viaggiatori.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo secondo – Spese in conto capitale – dello stato di previsione della spesa per l’anno 1975 con la denominazione “Contributi in capitale a favore di enti locali o aziende pubbliche o a partecipazione pubblica operanti nel settore degli autoservizi di linea per viaggiatori per l’acquisizione di materiale rotabile e per l’acquisizione alla gestione pubblica dei servizi di trasporti di linea extraurbani per viaggiatori” con la dotazione di L. 450.000.000.
Agli oneri di cui ai precedenti commi, pari complessivamente a L. 2.824.000.000 per l’anno 1975, e a L. 2.374.000.000 per gli anni dal 1976 al 2009 si fa fronte nel modo che segue. Per l’anno 1975, con i fondi del capitolo 2147001 “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso” dello stato di previsione della spesa per l’anno 1974, utilizzati ai sensi della legge 25.2.1955, n. 64, e per gli anni successivi mediante impiego di una parte della quota spettante alla Regione quale riparto del fondo di cui all’art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281.
Per la copertura degli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria di cui all’art. 14 della presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli anni dal 1975 al 2009 la spesa di L. 200.000.000; la spesa predetta è dichiarata obbligatoria.
Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri di cui al comma precedente sono stanziate a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo secondo – Spese in conto capitale – dello stato di previsione della spesa per l’anno 1975 con la denominazione “Fondo per la garanzia fidejussoria regionale sui mutui contratti da enti locali per la realizzazione di opere pubbliche assistite da benefici disposti da leggi regionali” e con la dotazione di L. 200.000.000.
Correlativamente è da istituirsi nel titolo quarto – Entrate provenienti dalla alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, dal trasferimento di capitale e dal rimborso di prestiti – dello stato di previsione delle entrate per l’anno 1975, apposito capitolo con la denominazione “Recupero delle somme anticipate in dipendenza della garanzia fidejussoria regionale sui mutui contratti da enti locali per la realizzazione di opere pubbliche assistite da leggi regionali”, con la dotazione di L. 200.000.000.
Per gli anni successivi gli oneri e gli introiti derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria saranno iscritti a carico dei capitoli corrispondenti.
Per il pagamento delle spese relative al recupero dei crediti derivanti dalla prestazione della fidejussione regionale è autorizzata la spesa annua di L. 10.000.000; le somme occorrenti sono stanziate a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo primo – Spese correnti – dello stato di previsione della spesa per l’anno 1975 con la denominazione “Spese per il recupero dei crediti derivanti dalla prestazione della fidejussione regionale” e con la dotazione di L. 10.000.000, e a carico dei capitoli corrispondenti negli anni successivi; la spesa predetta è dichiarata obbligatoria.
All’onere di cui al comma precedente si fa fronte con i maggiori proventi derivanti dal naturale incremento dei tributi regionali.

Art. 17
Il ricavato del mutuo di cui all’art. 8 della presente legge è inscritto a carico dell’apposito capitolo da istituirsi nel titolo quinto, categoria quarta, dello stato di previsione delle entrate per l’anno 1975 con la denominazione “Entrate derivanti dalla contrazione di mutui per la realizzazione di un programma di elettrificazione rurale” e con la dotazione di L. 2.100.000.000.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui all’art. 7 sono iscritte a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo secondo – Spese in conto capitale – dello stato di previsione della spesa per l’anno 1975 con la denominazione “Contributi in conto capitale per la realizzazione di un programma di elettrificazione rurale, di cui all’art. 4 della legge regionale 29.8.1973, n. 25”, con la dotazione di L. 2.100.000.000.

Art. 18
L’onere complessivo annuale per l’ammortamento del mutuo di cui all’art. 8 della presente legge è previsto in L. 308.000.000 e farà carico ai bilanci regionali degli esercizi dal 1975 al 2004, nel rispetto del limite del 20 per cento previsto all’art. 10 della legge 16.5.1970, n. 281.
Alla spesa relativa all’anno 1975, comprensiva di L. 302.000.000 per il pagamento degli interessi e delle spese accessorie, e di L. 6.000.000 per il rimborso della quota capitale, si provvede, rispettivamente, a carico dei seguenti capitoli da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l’anno 1975 con la denominazione: “Interessi passivi e spese accessorie relative al mutuo contratto per la realizzazione di un programma di elettrificazione di zone rurali” con la dotazione di L. 302.000.000; “Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento delle spese per la realizzazione di un programma di elettrificazione in zone rurali”; con la dotazione di L. 6.000.000.
Per gli anni successivi si provvederà a carico dei capitoli corrispondenti a quelli da istituirsi per effetto del comma precedente.
Alle spese di cui al presente articolo si fa fronte con impiego di una parte della quota del fondo per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo da assegnarsi alla Regione Marche, ai sensi dell’art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281, sempreché non sia possibile provvedere con altre nuove o maggiori entrate o riduzioni di spese.
I capitoli di bilancio concernenti gli oneri per l’ammortamento del mutuo di cui all’art. 8 sono compresi nell’elenco delle spese obbligatorie.

Nota relativa all’articolo 18


Così sostituito dall’art. 2, l.r. 30 marzo 1975, n. 21.

Art. 19
La giunta regionale è autorizzata a istituire negli stati di previsione delle entrate e della spesa per l’anno 1975, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni, i capitoli di cui agli articoli precedenti, con la denominazione e la dotazione ivi indicate.

Art. 20
(Rinvio a norme statali)
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le leggi dello Stato che disciplinano le stesse materie.

Art. 21
(Piano di spesa e programmi di investimento)
Ai fini dell’applicazione della presente legge sono approvati il piano di spesa e i programmi di investimento per l’anno 1974 di cui all’allegato A.

Art. 22
(Entrata in vigore)
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.