Art. 1

  1. Sono delegate al Comune di Ancona le funzioni relative agli interventi di ricostruzione di cui all’articolo 3 della legge 12 agosto 1993, n. 317.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono trasferite al Comune di Ancona le risorse relative alle opere pubbliche, pari a lire 15 miliardi, assegnate dallo Stato alla Regione con d.p.c.m.22 dicembre 2000 ed iscritte a carico del capitolo 2291202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2001.
  3. Il Comune di Ancona invia alla Giunta regionale l’attestazione del rappresentante legale dell’ente prevista dall’articolo 116 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 e successive modificazioni.