Art. 1

(Modifica dell’articolo 2 della l.r. 1/2018)
1. ……………………………………………………………………………………….

Nota relativa all’articolo 1


Il comma 1 modifica il comma 1 dell’art. 2, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.

Art. 2
(Modifiche dell’articolo 3 della l.r. 1/2018)
1. ……………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………….

Nota relativa all’articolo 2


Il comma 1 modifica la lettera b) del comma 2 dell’art. 3, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.
Il comma 2 aggiunge il comma 2 bis all’art. 3, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.

Art. 3
(Modifica dell’articolo 12 della l.r. 1/2018)
1. ……………………………………………………………………………………….

Nota relativa all’articolo 3


Il comma 1 sostituisce la lettera a) del comma 1 dell’art. 12, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.

Art. 4
(Modifiche dell’articolo 16 della l.r. 1/2018)
1. ……………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………….

Nota relativa all’articolo 4


Il comma 1 modifica il comma 3 dell’art. 16, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.
Il comma 2 modifica il comma 4 dell’art. 16, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.

Art. 5
(Modifiche dell’articolo 17 della l.r. 1/2018)
1. ……………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………….

Nota relativa all’articolo 5


Il comma 1 modifica il comma 3 dell’art. 17, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.
Il comma 2 modifica la lettera b) del comma 4 dell’art. 17, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.
Il comma 3 aggiunge il comma 4 bis all’art. 17, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.
Il comma 4 modifica il comma 5 dell’art. 17, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.
 

Art. 6
(Modifica dell’Allegato 1 della l.r. 1/2018)
1. Il penultimo capoverso del paragrafo A) dell’Allegato 1 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:
“Gli enti locali che, per assenza di specifiche professionalità, non sono in grado di adempiere alle attività tecniche connesse al rilascio dell’autorizzazione sismica possono ricorrere, nel rispetto della normativa statale vigente in materia:
– al supporto tecnico-specialistico di professionisti esterni individuati mediante accordi con gli ordini professionali secondo criteri di imparzialità, trasparenza e rotazione degli incarichi;
– all’assunzione di personale tecnico necessario nell’ambito dei propri piani di fabbisogno di personale.”.

Nota relativa all’articolo 6


Il comma 1 sostituisce il penultimo capoverso del paragrafo A) dell’Allegato 1 della l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.

Art. 7
(Invarianza finanziaria)
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All’attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 8
(Dichiarazione d’urgenza)
Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.