Art. 1
(Interpretazione autentica dell’articolo 2 della l.r. 23/2004)
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi), deve essere interpretata nel senso che i vincoli di cui all’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) ed all’articolo 32, comma 27, lettera d), della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) impediscono la sanatoria delle opere abusive solo qualora comportino inedificabilità assoluta e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere.

Nota relativa all’articolo 1


La Corte costituzionale, con sentenza 290/2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo limitatamente alle parole “ed all’articolo 32, comma 27, lettera d), della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici)”.