Art. 1
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 22/2009)

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Nota relativa all’articolo 1
Il comma 1 modifica il comma 1 dell’art. 2, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.
Il comma 2 modifica il comma 4 dell’art. 2, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.
Il comma 3 aggiunge il comma 8 bis all’art. 2, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Art. 2
(Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 22/2009)

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Nota relativa all’articolo 2
Il comma 1 aggiunge l’art. 3 bis, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Art. 3
(Modifica all’articolo 9 della l.r. 22/2009)

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Nota relativa all’articolo 3
Il comma 1 modifica il comma 2 dell’art. 9, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Art. 4
(Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 33/2014)

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Nota relativa all’articolo 4
Il comma 1 sostituisce l’art. 35, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.

Art. 5
(Norme transitorie)

  1. I Comuni adeguano gli atti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 22/2009, limitatamente alle disposizioni previste in questa legge, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della sua entrata in vigore.
  2. Dalla data di entrata in vigore di questa legge, le domande per la realizzazione degli interventi previsti all’articolo 3 bis della l.r. 22/2009, introdotto dall’articolo 2, sono presentate dopo la scadenza del termine di cui al comma 1.
  3. Con la medesima decorrenza stabilita al comma 2, le domande già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge possono essere modificate in adeguamento alle nuove disposizioni introdotte.

Art. 6
(Invarianza finanziaria)

  1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.