Art. 1
(Modifiche e abrogazioni)

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Nota relativa all’articolo 1
Il comma 1 modifica la lett. b) del comma 1 e il comma 2 dell’art. 4, l.r. 14 aprile 2004, n. 7.
Il comma 2 abroga l’art. 10 bis, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24; l’art. 42, comma 1, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, e l’art. 31, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20.

Art. 2
(Disposizioni transitorie)

  1. I procedimenti di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione unica di cui all’articolo 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e di autorizzazione integrata ambientale prevista dall’articolo 213 del d.lgs. 152/2006, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Provincia competente.
  2. I procedimenti di cui all’articolo 42, comma 11, della l.r. 16/2010 sono conclusi dalla Regione entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
(Dichiarazione d’urgenza)

  1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.