TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto)

  1. La presente legge detta disposizioni per favorire la partecipazione delle imprese alle procedure indette dalla Regione per l’aggiudicazione di contratti di appalti di forniture o i servizi o di lavori pubblici, in conformità con i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44 “Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell’attività amministrativa regionale” e perseguendo obiettivi di semplificazione e trasparenza dell’azione amministrativa.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano, oltre all’Amministrazione regionale, agli enti dipendenti dalla Regione, alle società a partecipazione regionale e alle aziende sanitarie.
  2. Esse costituiscono inoltre normativa di riferimento per gli enti locali che adeguano in tale senso i rispettivi ordinamenti interni ai fini della costituzione di un sistema omogeneo di procedure per tutte le gare pubbliche che si svolgono nell’ambito del territorio regionale.
  3. L’adeguamento di cui al comma 2, da effettuarsi sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, costituisce condizione per la concessione da parte della Regione di contributi finanziari relativamente all’oggetto delle gare.

Art. 3
(Sostituzione delle certificazioni amministrative)

  1. La sostituzione delle certificazioni amministrative tramite dichiarazioni, in conformità con quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 “Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme”, è ammessa, nelle fasi di cui ai titoli II e III della presente legge, esclusivamente in relazione alla documentazione di fatti, stati e qualità :
    a) dell’impresa;
    b) personali dei singoli amministratori.
  2. Nei procedimenti di gara di rilevanza nazionale le dichiarazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoscritte, con firma autenticata nei modi di legge, esclusivamente dal legale rappresentante dell’impresa; le dichiarazioni di cui al comma 1, lettera b), sono sottoscritte, con firma autenticata nei modi di legge, dal singolo interessato.
  3. Nei procedimenti di gara di rilevanza comunitaria, la sostituzione delle certificazioni amministrative con dichiarazioni è ammessa, da parte di imprese di altri Stati membri, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e dalle leggi statali di recepimento.
  4. E’ ammessa la possibilità di rendere in una sola dichiarazione cumulativa l’insieme delle dichiarazioni previste dal presente articolo.

Art. 4
(Integrazioni e accertamenti d’ufficio)

  1. L’Amministrazione può procedere, in qualsiasi momento delle procedure di aggiudicazione, ad accertamenti d’ufficio in ordine a quanto dichiarato dall’impresa aggiudicataria.
  2. Qualora dagli accertamenti emerga la falsità anche parziale delle dichiarazioni, l’Amministrazione, salvi gli adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvede, in conformità all’ordinamento vigente, alla revoca degli atti amministrativi eventualmente già adottati in favore dell’impresa.
    TITOLO II
    Fase di pre-qualificazione

Art. 5
(Schede per la rilevazione della capacità economica e finanziaria e della capacità tecnica)

  1. Ai fini della speditezza e della trasparenza dell’attività amministrativa relativa alla valutazione della capacità economica e finanziaria e della capacità tecnica richieste per la partecipazione alle procedure di gara pubblica, i relativi dati sono acquisiti dall’Amministrazione tramite apposite schede di rilevazione da compilare a cura dell’impresa, sottoscritte dal rappresentante legale delle medesima con le forme di cui alla legge 15/1968.
  2. L’utilizzo delle schede da parte dell’impresa è obbligatorio e sostituisce la documentazione relativa ai dati ivi previsti ai fini della valutazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara.
  3. Il Dirigente del servizio lavori pubblici, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, emanerà con proprio decreto, che verrà pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, la modulistica relativa alle schede di cui al presente articolo.

Art. 6
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni amministrative)

  1. Gli eventuali ulteriori dati rilevati ai fini dell’ammissione a partecipare alle procedure di aggiudicazione, ove attestabili tramite apposite certificazioni amministrative, sono dimostrati a mezzo di dichiarazioni sostitutive rilasciate dal soggette competente ai sensi dell’articolo 3, con le modalità di cui all’articolo 20 della legge 15/1968.
  2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sostituiscono, in via definitiva, limitatamente alla fase procedurale di pre – qualificazione, le corrispondenti certificazioni per le seguenti fattispecie:
    a) insussistenza di cause di esclusione dalle procedure di aggiudicazione previste ai sensi della legislazione vigente;
    b) iscrizione in albi tenuti da pubbliche amministrazioni, ivi compreso l’albo nazionale dei costruttori;
    c) titoli di studio e professionali;
    d) precedenti contratti eseguiti dall’impresa a favore di altre pubbliche amministrazioni.

Art. 7
(Trasmissione dei documenti)

  1. La documentazione prevista per la partecipazione alla fase di pre – qualificazione può essere trasmessa all’Amministrazione tramite fac – simile, supporto magnetico e per rete telematica, ove previsto dal bando di gara e secondo le modalità ivi indicate.
    TITOLO III
    Fase di aggiudicazione

Art. 8
(Certificazioni a corredo delle offerte)

  1. Tutti i requisiti, richiesti per l’aggiudicazione della gara, dalla lettera di invito e/o dal bando di gara, comprovabili tramite certificazioni amministrative, sono temporaneamente sostituiti da dichiarazioni rese dall’interessato nelle forme di cui all’articolo 20 della legge 15/1968. La sostituzione opera in via definitiva nei casi previsti dalla legislazione vigente.
  2. Le certificazioni temporaneamente sostituite ai sensi del comma 1 sono prodotte dal solo aggiudicatario, successivamente all’aggiudicazione nel termine fissato dall’Amministrazione.