Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione riconosce l’acqua quale patrimonio dell’umanità da tutelare, bene pubblico primario, essenziale e indispensabile per la vita. La disponibilità e l’accesso all’acqua potabile, nonché all’acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti inviolabili e inalienabili della persona umana.
2. La Regione difende e garantisce l’approvvigionamento e tutela il diritto di ciascuno all’acqua potabile, individuando gli strumenti attraverso i quali garantire la soddisfazione del fabbisogno idrico nel rispetto del principio di solidarietà e promuovendo la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche mediante:
a) la loro utilizzazione secondo criteri di razionalità, per:
1) favorirne il risparmio, il rinnovo e l’uso plurimo, con priorità per quello potabile;
2) preservare l’equilibrio dei bacini idrogeologici;
3) assicurare che anche le future generazioni possano disporre di un patrimonio ambientale di elevata qualità;
b) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
c) la tutela e il miglioramento degli ecosistemi acquatici;
d) la tutela dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate.
3. La presente legge disciplina l’organizzazione nel territorio regionale del servizio idrico integrato, articolato negli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all’articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in modo da garantire la sua gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 2
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita funzioni, di programmazione, di indirizzo e di controllo, secondo quanto previsto dalla presente legge.
2. L’Assemblea legislativa regionale in particolare:
a) provvede alla ridelimitazione degli ATO ai sensi dell’articolo 6, comma 3;
b) approva su proposta della Giunta regionale, anche per stralci funzionali, il piano regolatore degli acquedotti su scala di bacino.
3. La Giunta regionale in particolare:
a) adotta, sentita la Commissione assembleare competente, la convenzione-tipo per la costituzione delle Assemblee di ambito di cui all’articolo 5, comma 2;
b) valuta la compatibilità dei piani d’ambito di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), con gli obiettivi e le priorità stabiliti dalla Regione e ne dispone le eventuali modifiche;
c) verifica lo stato di attuazione dei piani d’ambito e il livello qualitativo dei servizi assicurati agli utenti dai soggetti gestori;
d) valuta le prestazioni dei gestori nei vari ATO sotto il profilo dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, del costo degli stessi e delle spese di investimento, sulla base degli indicatori definiti dalla Conferenza regionale di cui all’articolo 3;
e) determina gli obiettivi e le priorità di intervento in relazione alla disponibilità di contributi e di investimenti regionali, statali e dell’Unione europea;
f) approva gli indirizzi per l’adozione della Carta del servizio idrico;
g) invia all’Assemblea legislativa regionale una relazione annuale sullo stato del servizio idrico, predisposta dalla Conferenza regionale di cui all’articolo 3;
h) esercita i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 10.
4. Ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione, di indirizzo o di controllo, e dell’effettuazione del sistema informativo ambientale della Regione, gli enti locali e i gestori del servizio idrico integrato forniscono alla Giunta regionale i dati necessari o comunque da questa richiesti.

Art. 3
(Conferenza regionale del servizio idrico integrato)
1. Ai fini del coordinamento e della verifica delle funzioni delle Assemblee di ambito di cui all’articolo 7 e per garantire l’efficacia, l’efficienza e l’uniformità sul territorio regionale del servizio idrico integrato, è istituita presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse idriche la Conferenza regionale del servizio idrico integrato, con funzioni consultive e propositive.
2. Fanno parte della Conferenza regionale di cui al comma 1:
a) il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente della Conferenza;
b) i Presidenti delle Assemblee di ambito.
3. La Conferenza regionale svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) propone alla Giunta regionale atti di indirizzo per l’adozione della Carta del servizio idrico;
b) definisce indicatori di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai gestori del servizio idrico integrato e di quegli altri servizi di pubblica utilità di competenza delle Assemblee di ambito;
c) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Giunta regionale, degli Enti locali e delle Assemblee di ambito;
d) interviene nella definizione di accordi transfrontalieri con Ambiti territoriali di altre Regioni con particolare riferimento al trasferimento di risorse idriche o al risanamento di bacini idrografici condivisi;
e) predispone una relazione annuale sullo stato del servizio idrico integrato e sull’attività svolta, da inviare alla Giunta regionale;
f) fornisce servizi di carattere tecnico e informativo alle Assemblee di ambito, curando altresì la omogeneità degli strumenti informativi-territoriali utilizzati nel territorio regionale.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio atto, i criteri e le modalità di funzionamento della Conferenza regionale.
5. La Conferenza, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 3, si avvale del supporto di un gruppo tecnico formato dal dirigente della struttura regionale competente e dai dirigenti degli enti locali indicati dalle Assemblee di ambito, o loro delegati, e da tre rappresentanti della Consulta degli utenti, di cui all’articolo 4.

Art. 4
(Consulta degli utenti)
1. In rappresentanza degli interessi dei cittadini ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato, è istituita in ogni Assemblea di ambito la Consulta degli utenti.
2. La Consulta acquisisce le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi; fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore; esprime parere sulla carta dei servizi di cui all’articolo 7, comma 2, lettera g); promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell’accesso ai servizi; trasmette alla Regione e all’Assemblea di ambito le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze e sulle segnalazioni degli utenti singoli o associati, in ordine alle modalità di erogazione del servizio ed alle tariffe applicate.
3. La Consulta è composta, sulla base dei criteri di cui al comma 4, da rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed utenti, associazioni ambientaliste, sindacali e delle imprese, nonché da rappresentanti dei movimenti per l’acqua.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione e al funzionamento della Consulta.

Art. 5
(Organizzazione del servizio idrico integrato)
1. Il servizio idrico integrato è organizzato sulla base degli ATO di cui all’articolo 6.
2. In attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010), le funzioni già esercitate dalle Autorità d’ambito previste dall’articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla legge regionale 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche), sono svolte dall’Assemblea di ambito, quale forma associativa tra Comuni e Province ricadenti in ciascun ATO, costituita mediante convenzione obbligatoria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), redatta in conformità della convenzione-tipo deliberata dalla Giunta regionale.
3. L’Assemblea di ambito è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio.
4. La convenzione prevede in particolare:
a) le quote di partecipazione degli enti locali sulla base dei criteri di cui al comma 5;
b) i rapporti finanziari tra gli enti e i relativi oneri;
c) le decisioni per le quali è richiesto l’assenso della maggioranza qualificata degli enti partecipanti;
d) l’obbligo per l’Assemblea di assicurare le informazioni relative alla propria attività agli utenti, nonché le forme e le modalità di partecipazione e di consultazione degli stessi;
e) la competenza del Presidente dell’Assemblea di ambito a dare esecuzione alle relative deliberazioni e a sottoscrivere gli atti a rilevanza esterna e i contratti;
f) le modalità e le risorse per l’esercizio delle funzioni;
g) la disciplina dei rapporti successori derivanti dalla soppressione dei consorzi obbligatori costituiti ai sensi della l.r. 18/1998, compresi i rapporti di lavoro del personale.
5. Le quote di partecipazione sono fissate riservando ai Comuni il 95 per cento dei voti e determinandone il riparto in base al territorio e alla popolazione residente in ciascun Comune alla data dell’ultimo censimento. Le quote delle Province sono fissate nell’ambito del restante 5 per cento.

Art. 6
(Ambiti territoriali ottimali)
1. Il territorio regionale è suddiviso nei seguenti ATO:
a) Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Marche Nord – Pesaro e Urbino;
b) Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Marche Centro – Ancona;
c) Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Marche Centro – Macerata;
d) Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Marche Centro Sud – Fermano e Maceratese;
e) Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo.
2. I Comuni facenti parte di ciascun ATO sono indicati nell’allegato A.
3. Le delimitazioni degli ATO possono essere modificate dall’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale adottata anche su istanza degli enti locali interessati e sentite le Assemblee di ambito, al fine di:
a) rendere più economica ed efficiente la gestione del servizio idrico integrato;
b) facilitare e migliorare la cooperazione fra i Comuni e le Province;
c) consentire quanto previsto dal comma 4.
4. L’atto di modifica di cui al comma 3 stabilisce i criteri per adeguare al nuovo assetto i contenuti della convenzione di cui all’articolo 5.
5. Per migliorare la gestione del servizio idrico integrato gli ATO possono essere estesi ai territori di Comuni confinanti appartenenti ad altre Regioni, previa intesa con le stesse e sentita l’Assemblea di ambito interessata. Per gli stessi fini e con le stesse modalità, i Comuni marchigiani possono entrare a far parte di ATO delle Regioni confinanti.

Art. 7
(Assemblea di ambito)
1. L’Assemblea di ambito è costituita dai Sindaci dei comuni, o dagli Assessori loro delegati, e dai Presidenti delle province in cui gli ATO ricadono ed elegge tra i suoi componenti il Presidente, cui compete la rappresentanza legale.
2. Nel rispetto dei piani di settore in materia di tutela e gestione della risorsa idrica e secondo quanto stabilito nella convenzione di cui all’ articolo 5, l’Assemblea di ambito provvede allo svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:
a) approvazione, ai sensi dell’articolo 149 del d.lgs. 152/2006, del piano d’ambito, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale e organizzativo e dal piano economico-finanziario, che contiene in particolare l’analisi delle criticità e dei fabbisogni dell’ATO di riferimento;
b) conclusione di accordi di programma, ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 267/2000, per la definizione e la realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato;
c) approvazione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e del relativo disciplinare;
d) affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
e) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano economico-finanziario, sulla base di una specifica attività di controllo della gestione e della qualità del servizio privilegiando, ai fini di un uso razionale della risorsa, il risparmio idrico, la depurazione, il riuso e gli interventi di manutenzione delle reti esistenti;
f) determinazione, modulazione e aggiornamento delle tariffe, assicurando, oltre a quanto previsto dall’articolo 154, comma 6, del d.lgs. 152/2006, specifiche agevolazioni per le zone montane in rapporto alle fasce altimetriche e alla marginalità socio-economica;
g) approvazione della carta dei servizi, sentita la Consulta degli utenti di cui all’articolo 4;
h) promozione e coordinamento degli interventi di emergenza nel settore dell’approvvigionamento idropotabile, dell’adduzione, della distribuzione, della potabilizzazione e della depurazione delle acque, al fine di garantire la quantità e la qualità della risorsa idrica.
3. L’attività di controllo sulla gestione del servizio idrico integrato, di cui alla lettera e) del comma 2, ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati negli atti di concessione e nella convenzione con i soggetti gestori. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico e finanziario ed il rispetto dei diritti dell’utenza. Al fine di consentire l’esercizio delle attività di controllo, la convenzione per la gestione contiene l’obbligo per il gestore di garantire all’Assemblea di ambito la disponibilità di tutti i dati utili per il riscontro dell’attività di gestione e comunque tutte le informazioni ritenute necessarie.
4. Le concessioni per la derivazione e la captazione di acque per uso idropotabile afferenti al servizio idrico integrato sono rilasciate o rinnovate alla Assemblea di ambito o, su determinazione della medesima, al gestore del servizio idrico integrato. In tale caso la concessione è assentita per una durata massima pari alla durata dell’affidamento medesimo.
5. L’Assemblea di ambito approva un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.
6. La partecipazione all’Assemblea è a titolo gratuito.

Art. 8
(Regime delle infrastrutture idriche)
1. Il regime giuridico delle infrastrutture è regolato dall’articolo 143 del d.lgs. 152/2006.
2. I beni di cui al comma 1 sono affidati in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c) e dal relativo disciplinare.
3. Le derivazioni per il consumo umano dell’acqua non sono soggette alla corresponsione di indennità per le eventuali sottotensioni di cui all’articolo 28 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico).

Art. 9
(Accordi di programma)
1. Quando sia richiesta la partecipazione di più Assemblee di ambito nella definizione e nella realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato, è promossa la conclusione di un accordo di programma, previo parere dell’Autorità di bacino. Nel caso di trasferimento di risorse idriche, è richiesto l’assenso della Giunta regionale.
2. L’accordo di programma di cui al comma 1 prevede tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro adempimento connessi alla definizione e alla concreta realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento interessati.
3. I rapporti fra soggetti gestori di ambiti diversi, in particolare quelli connessi al trasferimento di risorse idriche e all’uso comune di infrastrutture, sono disciplinati da apposite convenzioni.

Art. 10
(Potere sostitutivo)
1. Ai sensi dell’articolo 28, commi 2 e 3, dello Statuto regionale e nel rispetto del principio di leale collaborazione, qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti loro assegnati nei termini previsti, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previa diffida, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti.
2. Gli oneri conseguenti all’attività del commissario sono posti a carico degli enti partecipanti.

Art. 11
(Risorse ambientali)
1. Una quota delle risorse relativa agli investimenti del piano economico-finanziario di cui all’articolo 7, comma 2, lettera e), non inferiore al 6 per cento, è destinata:
a) all’esercizio di sistemi di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse idriche;
b) a interventi per la tutela e il risanamento degli acquiferi, delle sorgenti e degli ambienti naturali connessi.
2. Gli interventi di cui al comma 1 non possono comportare un aumento della tariffa.

Art. 12
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I presidenti dei consorzi obbligatori istituiti ai sensi della l.r. 18/1998 effettuano la ricognizione dei rapporti pendenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La convenzione-tipo di cui all’articolo 5 è approvata dalla Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La convenzione obbligatoria tra gli enti è stipulata, sulla base della convenzione-tipo, entro i sei mesi successivi e a tal fine la Provincia cui appartiene il maggior numero dei residenti nel territorio dell’ATO assume, d’intesa con le altre Province interessate, le necessarie iniziative.
3. Decorso inutilmente il termine per la stipula indicato al comma 2, la Giunta regionale provvede in sostituzione degli enti inadempienti con le modalità di cui all’articolo 10 e con oneri a carico degli enti medesimi.
4. I consorzi obbligatori istituiti ai sensi della l.r. 18/1998 sono soppressi a decorrere dalla data di insediamento della relativa Assemblea di ambito. Fino alla data di insediamento dell’Assemblea di ambito continuano ad operare i consorzi obbligatori e gli altri enti che svolgono le funzioni di cui alla presente legge.
5. L’Assemblea di ambito subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo ai soppressi consorzi, compresi i rapporti giuridici relativi al personale. Il trasferimento del personale all’Assemblea di ambito è disposto nell’osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dipendenti e con salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in godimento.
6. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento all’Autorità di ambito contenuto nelle leggi regionali vigenti e in altri atti normativi o amministrativi regionali si intende fatto all’Assemblea di ambito.

Art. 13
(Abrogazioni)
1. …………………………………………………………………

Nota relativa all’articolo 13


Il comma 1 abroga la l.r. 22 giugno 1998, n. 18; la l.r. 23 febbraio 2000, n. 15, nonché le altre norme regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 14
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.