Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, ed in armonia con i principi fondativi della costituenda Macroregione Adriatico-Jonica, che individua nel mare l’elemento principale di coesione, ha come obiettivo la riduzione del rischio costiero e la lotta all’inquinamento della costa attraverso il monitoraggio delle attività antropiche che si svolgono in mare e sulla costa e che possono esporre a rischio l’ambiente e la salute dell’uomo.
2. Ai sensi dell’articolo 69, comma 2, lettera d) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Regione concorre alla tutela, alla valorizzazione, alla salvaguardia e alla sicurezza delle spiagge sia a fini ambientali sia per la tutela della salute pubblica e a difesa delle attività economiche connesse alla filiera turistico-culturale.
3. Nell’ambito della gestione integrata della costa, ed in particolare nelle situazioni di emergenza legate allo spiaggiamento di idrocarburi e di altre sostanze, la Regione assicura la più ampia divulgazione dei dati e delle informazioni sullo stato di qualità delle acque.
4. La Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato di risposta in caso di inquinamento del mare e della costa, in conformità alle disposizioni del “Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti da idrocarburi e di altre sostanze nocive causati da incidenti marini “ di cui al d.p.c.m. del 4 novembre 2010 e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Art. 2
(Collaborazione tra la Regione e le Autorità marittime)
1. La Regione coadiuva le Autorità marittime competenti nella protezione e nella lotta all’inquinamento dell’ambiente marino fornendo informazioni e dati territoriali utili ad incrementare l’efficacia previsionale e operativa delle azioni messe in atto per la gestione degli eventi di crisi.

Art. 3
(Monitoraggio della costa)
1. La Regione individua sul proprio territorio costiero uno o più siti idonei per l’installazione di opportuni sensori di rilevamento per il monitoraggio delle attività che possono determinare la dispersione nell’ambiente costiero e in mare di sostanze inquinanti.
2. Il monitoraggio di cui al comma 1 è finalizzato:
a) all’allertamento tempestivo in caso di emergenza;
b) alla sorveglianza costante di tratti di costa di particolare interesse ambientale;
c) alla conoscenza continuativa dell’esposizione al rischio costiero derivante dal trasporto in mare di sostanze potenzialmente pericolose per l’ambiente e per l’uomo;
d) alla previsione dello spiaggiamento delle sostanze di cui alla lettera c);
e) al supporto degli interventi attivati in caso di crisi, fornendo dati territoriali e ambientali agli Enti ed organismi chiamati ad intervenire durante le emergenze.

Art. 4
(Pianificazione della gestione delle emergenze in caso di crisi costiera)
1. I Comuni costieri e le Province della regione integrano i rispettivi Piani comunali e provinciali di protezione civile, previsti dalla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), con la previsione del rischio di inquinamento costiero, in collaborazione con la struttura regionale competente.
2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, formula apposite linee di indirizzo per la predisposizione dei piani locali per la gestione delle emergenze in caso di crisi costiera.

Art. 5
(Banca dati per la difesa del mare e della costa dagli inquinamenti accidentali)
1. La Regione predispone un sistema organizzato di archiviazione informatica di dati utili:
a) alla difesa del mare e della costa da inquinamenti accidentali;
b) al miglioramento dell’organizzazione degli interventi da attivare in caso di emergenza;
c) alla valutazione del danno ambientale ed economico in caso di disastro.

Art. 6
(Creazione di reti di allertamento marino e costiero)
1. La Regione favorisce la realizzazione di una rete di allertamento marino e costiero, secondo le modalità indicate all’articolo 9, per la rilevazione di informazioni relative alla presenza di sostanze nocive in mare e per fornire dati utili per la corretta e tempestiva organizzazione degli interventi.

Art. 7
(Sistema di previsione degli spiaggiamenti)
1. La Regione predispone un modello di simulazione per la previsione dell’evoluzione e della dinamica delle sostanze disperse nell’ambiente marino, in particolare per la zona costiera.
2. Il sistema di cui al comma 1 provvede a fornire previsioni e valutazioni sui movimenti in mare delle macchie di idrocarburi dispersi e di oggetti puntiformi al fine di ottimizzare l’organizzazione degli interventi da mettere in atto per ridurre l’impatto degli inquinanti sull’ambiente costiero.

Art. 8
(Attività di informazione e di formazione per la gestione degli spiaggiamenti)
1. La Regione attiva specifici percorsi informativi e formativi indirizzati agli operatori chiamati ad intervenire in caso di emergenza lungo la zona costiera.
2. I programmi formativi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire una rapida e corretta applicazione, da parte degli operatori, delle procedure e delle tecniche di gestione degli spiaggiamenti definite nei Piani provinciali e comunali, per i diversi scenari di intervento e messe in atto prima degli interventi di bonifica.

Art. 9
(Accordi per il miglioramento della tutela dell’ambiente costiero dagli inquinamenti)
1. La Regione promuove l’attivazione di sinergie operative finalizzate al miglioramento della previsione, prevenzione e gestione dell’emergenza in caso di inquinamento della costa, favorendo accordi e forme di collaborazione con i Comuni costieri, con le Province, con le Regioni limitrofe, con le Amministrazioni statali, con le categorie produttive interessate, nonché con i soggetti deputati ad operare per le attività di emergenza in mare.

Nota relativa all’articolo 9


In attuazione di questo articolo è stata adottata la d.g.r. n. 1000 del 4 settembre 2017.

Art. 10
(Disposizioni di attuazione)
1. La Giunta regionale, con proprio atto, entro ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce:
a) il tipo e l’ampiezza delle analisi e dei monitoraggi da effettuare ai sensi della presente legge;
b) le caratteristiche degli apparati tecnologici da utilizzare;
c) le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani locali per la gestione delle emergenze in caso di crisi costiera da parte degli Enti locali, ai sensi dell’articolo 4;
d) le strutture, le modalità e i programmi di formazione del personale;
e) le modalità di creazione delle reti di allertamento marino e costiero di cui all’articolo 6 e della relativa sala-controllo;
f) i criteri e le modalità per la realizzazione del sistema di previsione degli spiaggiamenti di cui all’articolo 7;
g) ogni altra disposizione necessaria.

Art. 11
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa complessiva di euro 90.000,00.
2. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte delle somme già autorizzate dalla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria 2014) come di seguito indicato:
a) nella tabella A, per euro 50.000,00 mediante impiego delle risorse che derivano da equivalente riduzione dell’autorizzazione di spesa della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa), già iscritte a carico dell’UPB 42204 del bilancio di previsione dell’anno 2014;
b) nella tabella C, per euro 40.000,00 mediante impiego delle risorse che derivano dalla soppressione delle seguenti voci:
1) “UPB 42203 – Per le attività di previsione, prevenzione e delle emergenze nella fascia costiera marchigiana – 20.000,00”;
2) “UPB 42204 – Per acquisto di prodotti informatici per il monitoraggio del mare e della costa – 20.000,00”.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1 a decorrere dall’anno 2014 restano iscritte nell’UPB 42203 e nell’UPB 42204 a carico di appositi capitoli; la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ai fini della gestione, le variazioni necessarie nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

Art. 12
(Modifiche alla l.r. 49/2013)
1. ………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………….

Nota relativa all’articolo 12


Il comma 1 modifica la voce relativa a l.r. 14 luglio 2004, n. 15, della Tabella A, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49.
Il comma 2 sopprime la prima voce dell’UPB 42203 e la prima voce dell’UPB 42204 della Tabella C, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49.