Art. 1
(Oggetto)

  1. La Regione, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 51 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa) e all’articolo 14 della l.r. 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo), adotta il Piano di gestione integrata delle aree costiere, di seguito denominato Piano, al fine di promuovere la tutela e la razionale utilizzazione della zona costiera e delle sue risorse.
  2. Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all’articolo 6, comma 3, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, costituisce parte integrante del Piano di cui al comma 1.

Art. 2
(Principi della pianificazione)

  1. Il Piano disciplina gli interventi sulla costa secondo i principi dello sviluppo sostenibile e della pianificazione integrata della zona costiera.
  2. Il Piano adotta l’unità fisiografica al fine di individuare l’ambito di applicazione degli interventi. Per unità fisiografica si intende il tratto di litorale dove i materiali che formano o contribuiscono a formare la costa presentano movimenti confinati al suo interno o hanno scambi con l’esterno in misura non influenzata da quanto accade alla restante parte del litorale.

Art. 3
(Contenuto e finalità del Piano)

  1. Il Piano costituisce lo strumento normativo, tecnico-operativo e finanziario mediante il quale sono programmati gli interventi diretti alla tutela e valorizzazione delle aree costiere e persegue le seguenti finalità:
    a) individua i principali usi in atto e la dimensione delle attività economiche che insistono sulle aree costiere;
    b) verifica le condizioni attuali del litorale marchigiano, in relazione ai fenomeni di erosione e di arretramento della linea di costa;
    c) definisce, previa valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE, un programma di interventi a medio e lungo termine per la difesa complessiva della costa, con la valutazione dei relativi costi;
    d) definisce le modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee.
  2. Le azioni e gli interventi disciplinati dal Piano sono finalizzati:
    a) alla difesa del litorale dall’erosione marina e al ripascimento degli arenili;
    b) all’armonizzazione dell’utilizzazione pubblica del demanio marittimo con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera, tenendo conto anche di quanto stabilito dagli strumenti di pianificazione vigenti;
    c) alla salvaguardia degli insediamenti civili, produttivi e delle infrastrutture purché gli strumenti di pianificazione vigenti non contengano precise scelte di delocalizzazione per il ripristino dell’originario stato naturale dei luoghi;
    d) alla riqualificazione ambientale dei tratti di costa emersa e sommersa.
    2 bis. Le prescrizioni di base di cui all’articolo 3, lettera c), del Piano paesistico ambientale regionale (PPAR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3 novembre 1989, n. 197 e le corrispondenti prescrizioni dei piani regolatori generali comunali ad esso adeguati, non si applicano alle opere provvisorie necessarie per l’esecuzione dei lavori relativi alle azioni ed agli interventi di cui alla lettera a) del comma 2, contenuti nella programmazione regionale dei lavori pubblici. Dette opere provvisorie sono smantellate al termine dei lavori.
    2 ter. Nel rispetto delle prescrizioni contenute negli atti normativi e pianificatori vigenti in materia, previa autorizzazione dell’autorità demaniale marittima competente, lungo i litorali marini è ammesso il prelievo di materiale sabbioso sino a 10 metri dalla linea di battigia finalizzato a favorire interventi di protezione delle strutture balneari da fenomeni erosivi.
  3. Nella predisposizione del Piano la Regione assicura il coordinamento con le Regioni limitrofe.
  4. Il Piano elabora, secondo il metodo della concertazione, un sistema tecnico di supporto alle decisioni per stabilire le priorità di intervento.

Nota relativa all’articolo 3
Così modificato dall’art. 1, l.r. 15 dicembre 2006, n. 16, e dall’art. 58, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.

Art. 4
(Procedura di formazione)

  1. Il Piano di gestione integrata delle aree costiere è un piano regionale di settore ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.
  2. La Giunta regionale, sentito il Comitato economico sociale, adotta la proposta di Piano e la trasmette al Consiglio regionale che la approva con propria deliberazione entro novanta giorni.
  3. Copia del Piano è pubblicata in apposito supplemento speciale del Bollettino ufficiale della Regione e trasmessa ai Comuni costieri.
  4. Gli aggiornamenti al Piano sono approvati con le procedure di cui al presente articolo. Le disposizioni relative al Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all’articolo 1, comma 2, sono adottate e modificate sentiti i soggetti indicati dall’articolo 6, comma 3, della legge 494/1993.

Nota relativa all’articolo 4
Così modificato dall’art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.

Art. 5
(Monitoraggio)

  1. La Regione assicura le azioni di monitoraggio, con particolare riferimento alle modifiche indotte dagli interventi realizzati di difesa del litorale dall’erosione marina e di ripascimento del litorale.
    CAPO II
    Competenze

Art. 6
(Funzioni della Regione)

  1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:
    a) aggiornamento del Piano e del Sistema informativo territoriale (SIT);
    b) definizione di direttive e modalità operative da osservarsi nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili;
    c) progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa;
    d) approvazione dei progetti riguardanti le opere di difesa della costa;
    e) autorizzazione degli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali derivanti da attività di escavo di fondali marini, di fondali salmastri o di terreni litoranei emersi all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero ai sensi dell’articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale);
    f) autorizzazione dell’attività di posa e condotta di cavi e condotte in ambito regionale ai sensi del d.m. 24 gennaio 1996;
    g) formulazione dei pareri sulle autorizzazioni di posa e condotta di cavi e condotte di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ai sensi del d.m. 24 gennaio 1996;
    h) funzioni e attività che, per loro natura o rilevanza, richiedono l’esercizio unitario e a livello regionale.

Art. 7
(Funzioni dei Comuni)

  1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:
    a) progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa, qualora ne siano incaricati dal servizio regionale competente e secondo i criteri da questo stabiliti, avvalendosi, se necessario, delle forme associative previste dagli articoli 30 e seguenti del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
    b) manutenzione delle opere di difesa della costa, con il concorso finanziario della Regione;
    c) trasmissione periodica alla Regione dei dati informativi utili ad implementare il SIT.

Art. 8
(Finanziamento del Piano)

  1. Il Piano contiene una programmazione pluriennale degli interventi, con indicazione dei costi e delle relative coperture finanziarie.
  2. Alla copertura finanziaria dei costi provvedono lo Stato e la Regione; i Comuni ed i soggetti portatori di interessi privati concorrono alla copertura finanziaria dei costi secondo le proprie capacità finanziarie.
  3. Per l’anno 2004, le spese conseguenti all’attuazione della presente legge sono iscritte in appositi capitoli di bilancio; la Giunta regionale è autorizzata, se necessario, ad istituire detti capitoli o modificare quelli esistenti nell’ambito dell’UPB 4.22.03, per le spese correnti, e dell’UPB 4.22.04, per le spese di investimento, senza aumento degli stanziamenti delle UPB stesse.
  4. Per gli anni successivi, l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, nel rispetto degli equilibri di bilancio.