Art. 1
(Oggetto)

  1. La presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio marittimo conferite alle Regioni ai sensi dell’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in conformità alle disposizioni del Codice della navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà dì stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo e valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti.

Art. 2
(Funzioni della Regione)

  1. Sono di competenza della Regione le funzioni di:
    a) programmazione, pianificazione ed indirizzo generale;
    b) raccolta, catalogazione dei dati e informazioni sull’uso del demanio marittimo;
    c) formazione del catasto del demanio marittimo.
  2. La Regione, in particolare, adotta il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui alla legge regionale 14 luglio 2004, n. 15 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa) e, con le modalità previste nel piano medesimo, effettua la verifica di conformità dei piani comunali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della presente legge.
  3. La Regione può svolgere le funzioni di cui al comma 1, lettere b) e c), anche mediante strutture regionali decentrate da istituire, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, presso i Comuni di Fano, Senigallia, Civitanova Marche, Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto, nonché stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati individuati in base alla specifica qualificata competenza nel settore del demanio marittimo.

Art. 3
(Funzioni dei Comuni)

  1. I Comuni esercitano, in particolare, le funzioni amministrative concernenti:
    a) l’adozione del piano particolareggiato di spiaggia redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nel piano di cui all’articolo 2, comma 2;
    b) il rilascio, il rinnovo, la modificazione e la revoca delle concessioni dei beni del demanio marittimo, già delegate ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa);
    c) il rilascio, la modifica, il rinnovo e la revoca delle concessioni e dei nulla-osta per l’esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime e la definizione delle modalità e condizioni per l’accesso alle aree predette;
    d) il rilascio, la modifica, il rinnovo, la decadenza o la revoca di autorizzazioni sull’arenile.
  2. I Comuni curano, altresì, l’aggiornamento dell’elenco delle concessioni di propria competenza e comunicano i dati alla Regione.
  3. I Comuni possono svolgere le funzioni di cui al comma 1 anche avvalendosi delle strutture di cui al comma 3 dell’articolo 2.

Art. 4
(Disciplina concessioni demaniali)

  1. Ai sensi dell’articolo 03, comma 4 bis, del d.l. 400/1993, i Comuni, su richiesta del concessionario, possono estendere la durata della concessione fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere realizzate e da realizzare, in conformità al piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo vigente.
  2. Con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell’intesa Stato-Regioni ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), sentita la competente Commissione assembleare e il Consiglio delle Autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il rilascio delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, nonché le modalità per il loro rinnovo.

Nota relativa all’articolo 4
La Corte costituzionale, con sentenza 213/2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo.

Art. 5
(Norme transitorie)

  1. Nelle more della revisione della normativa vigente in materia di demanio marittimo, la categoria di riferimento per la classificazione delle aree demaniali a finalità turistico-ricreative è da intendersi la B, ai sensi dell’articolo 03, comma 1, lettera a), numero 2) del d.l. 400/1993.
  2. Fino all’adozione della deliberazione di cui all’articolo 4, comma 2 continuano ad applicarsi gli indirizzi e i criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative, stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2000, n. 2167.