Soggetti legittimati ad impugnare un titolo edilizio

Ai fini della legittimazione a impugnare un titolo edilizio occorre distinguere l’ipotesi in cui a impugnare il permesso di costruire sia il titolare di un immobile confinante, adiacente o prospiciente su quello oggetto dell’intervento assentito, da quella in cui il ricorso avverso il titolo, cui sia correlata un’autorizzazione commerciale, venga proposto da un operatore economico, nel senso che: a) nel primo caso, ai fini dell’accertamento dell’interesse e della legittimazione ad agire in capo al proprietario confinante (o a chi si trovi in una posizione analoga), è sufficiente la semplice vicinitas, ossia la dimostrazione di uno stabile collegamento materiale fra l’immobile del ricorrente e quello interessato dai lavori, escludendosi in linea di principio la necessità di dare dimostrazione di un pregiudizio specifico e ulteriore. Tale pregiudizio, infatti, deve ragionevolmente ritenersi sussistente in re ipsa in quanto consegue necessariamente all’alterazione (in tesi, illegittima) dell’assetto edilizio e urbanistico circostante; b) di contro, « nell’ipotesi in cui ad impugnare il permesso di costruire sia il titolare di una struttura di vendita, affinché il suo interesse processuale possa qualificarsi personale, attuale e diretto, deve potersi ravvisare la coincidenza, totale o quanto meno parziale, del bacino di clientela, tale da poter oggettivamente determinare un apprezzabile calo del volume d’affari del ricorrente ».


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